(massima n. 1)
In tema di invasione di pubblici edifici, l'utilità cui è finalizzata la condotta può essere diretta o indiretta, ed anche solo di ordine morale, sociale o politico, purché comprenda anche l'utilizzazione del bene, sicché non integra il reato l'accesso all'edificio che non sia diretto ad instaurare un potere di fatto sull'immobile da parte dell'agente al fine di goderne. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la condanna relativa all'invasione degli uffici comunali da parte di alcuni attivisti, operata al fine di sollecitare l'assegnazione di un alloggio ad un disabile in condizioni di indigenza).