(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 633 c.p. l'occupazione abusiva di alloggio popolare da parte di chi sia giā assegnatario dell'alloggio stesso. A norma dell'art. 11 del D.P.R. n. 1035 del 1972, infatti, il rapporto che si instaura tra l'Istituto autonomo per le case popolari e gli assegnatari in locazione degli alloggi popolari trae origine da due atti distinti, di cui il primo, che ha natura amministrativa, č diretto all'accertamento delle condizioni per l'assegnazione ed il secondo, che ha valore privatistico, č destinato alla costituzione di un rapporto negoziale per effetto del quale sorge a favore dei beneficiari dell'assegnazione il diritto di godimento degli alloggi. La sola conclusione della fase pubblicistica, caratterizzata da mere posizioni di interesse legittimo, non attribuisce quindi agli assegnatari il diritto soggettivo alla occupazione degli immobili, che, peraltro, anche in caso di stipulazione dei contratti di locazione deve essere preceduta dalla consegna degli alloggi.