(massima n. 1)
Ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 633 cod. pen. occorrono non soltanto la coscienza e la volontą di invadere l'altrui bene ma anche il fine di occupare l'immobile o di trarne profitto, con la conseguenza che qualora il possesso, esercitato in forza di titoli legittimi, sia pacifico e continuo, manca l'estremo dell'arbitrarietą dell'invasione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna dell'imputata per l'abusiva occupazione di una porzione del fondo altrui mediante realizzazione di manufatti edili, essendo la stessa subentrata nel possesso dell'immobile "occupante", a seguito di legittimo acquisto della proprietą, in epoca successiva alla prima realizzazione delle opere, sulle quali aveva effettuato ulteriori lavori).