(massima n. 1)
Il reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. si consuma nel momento in cui l'occupazione ha inizio, in quanto trattasi di reato istantaneo, pur con effetti permanenti, che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi, abusivamente, con violenza e senza l'autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli, senza aver riguardo anche alla condotta successiva di protrazione dell'occupazione. (Nella specie, concernente l'occupazione di un'area demaniale mediante inerti, contestata in relazione ad un periodo successivo a quello per il quale era gią intervenuto giudicato di condanna per il medesimo titolo, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata sul presupposto che, onde escludere la preclusione del "ne bis in idem", dovesse accertarsi se vi fosse stata una nuova occupazione con immissione di altro materiale).