(massima n. 1)
Il reato previsto dall'art. 633 c.p. punisce la condotta di colui che si introduce deliberatamente dall'esterno nel terreno o nell'edificio altrui, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, per cui deve escludersi che integri il reato la semplice permanenza nel fondo o nell'edificio altrui, contro la volontą dell'avente diritto, non preceduta dall'attivitą di invasione.