(massima n. 1)
Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p. la nozione di «invasione» non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce «arbitrariamente» e cioè, contra ius in quanto privo del diritto d'accesso. La conseguente «occupazione» deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo il delitto ha natura permanente, e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la sentenza di condanna. Dopo la pronuncia della sentenza la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione.