(massima n. 1)
Ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 633 c.p., trattandosi di fattispecie contraddistinta da illiceitā speciale, in relazione all'interesse pubblico tutelato, concretantesi nella inviolabilitā del patrimonio immobiliare, occorrono non soltanto la coscienza e la volontā di invadere l'altrui bene, ma anche il fine di occupare l'immobile o di trarne profitto. Ne deriva che qualora il possesso sia pacifico e continuo (nella specie esercitato anche in forza di titoli legittimi) manca l'estremo dell'arbitrarietā dell'invasione, essendo questo incompatibile con detta situazione di fatto produttiva di effetti giuridici, indipendentemente dalla titolaritā del diritto.