(1)Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633, 634 bis e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico [649](2).
Note
(1)
Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 97, della l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2)
Articolo modificato dall'art. 10, comma 2 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48.