Cass. pen. n. 17563/2023
In tema di delitti contro l'onore, si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti - fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o "virtualmente", nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione - l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell'offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, si configura il delitto di diffamazione.
Cass. pen. n. 5982/2022
Integra il delitto di diffamazione aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, la dichiarazione offensiva resa nel corso di un'intervista televisiva, alla quale il destinatario, non presente, abbia replicato parzialmente inviando un "sms" al conduttore, in quanto, ai fini della configurabilità dell'ingiuria, è necessario che tra l'offensore e l'offeso si instauri un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest'ultimo un contraddittorio immediato, attuato con modalità tali da assicurare una sostanziale "parità delle armi".
Cass. pen. n. 28675/2022
Integra il delitto di diffamazione, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, l'invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una "chat" condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell'immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito.
Cass. pen. n. 10905/2020
Integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, depenalizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e non il delitto di diffamazione la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso una video "chat", alla presenza di altre persone invitate nella "chat", in quanto l'elemento distintivo tra i due delitti è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore. (Fattispecie in tema di "chat" vocale sulla piattaforma "Google Hangouts").
Cass. pen. n. 10313/2019
L'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva qualificato come diffamatorie le espressioni profferite dal ricorrente ad alta voce, in assenza della persona offesa, che tuttavia le aveva udite, perché impegnata in una conversazione telefonica con uno dei soggetti presenti nella stanza in cui le parole offensive erano state pronunciate).
Cass. pen. n. 42825/2014
Riveste carattere ingiurioso l'espressione "maniaco" rivolta ad un soggetto condannato per violenza sessuale in quanto anche i condannati per gravi reati hanno diritto al rispetto dell'onore e della reputazione che, siccome beni personali, cedono solo davanti ad altri valori parimenti rilevanti come il diritto all'informazione, di cronaca ovvero di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva affermato la sussistenza del fatto di ingiuria in riferimento a vicenda nella quale l'epiteto offensivo era stato pronunciato dall'ex coniuge davanti ad una scuola mentre la persona offesa stava intrattenendosi con altri genitori).
Cass. pen. n. 38592/2014
Integra il reato di ingiuria qualunque espressione o comportamento idoneo a ledere l'onorabilità della persona offesa o il sentimento del proprio valore che ogni individuo nutre per sé. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto offensiva per il minore, l'insinuazione sulla reale paternità, in quanto idonea a suscitare nel destinatario un sentimento di frustrazione e ad incidere negativamente sull'autostima).
Cass. pen. n. 30518/2014
In tema di tutela penale dell'onore, riveste carattere ingiurioso l'espressione "disonesto" rivolta ad un professionista esercente una pubblica funzione (nella specie, un medico di base nello svolgimento della sua attività), in quanto la stessa, facendo riferimento alla adozione di scelte ed iniziative in violazione di regole comuni, si presta ad essere recepita come indicativa di comportamenti illeciti.
Cass. pen. n. 32907/2011
In tema di tutela penale dell'onore, la valenza offensiva di una determinata espressione, per essere esclusa o comunque scriminata con il riconoscimento di una causa di non punibilità, deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di ingiuria nel caso in cui l'imputato aveva detto ad agenti della polizia di Stato che non erano in grado di fare il loro mestiere e non erano riusciti a rimediare al disagio segnalato poichè tali espressioni andavano inserite in un contesto nel quale il soggetto agente lamentava di non essere tutelato dalle istituzioni).
Cass. pen. n. 12674/2011
La percossa (nella specie schiaffo), per poter presentare il carattere dell'ingiuria deve essere espressione di una violenza simbolica, costituita da leggero contatto fisico e diretta, in modo palese, a manifestare disprezzo evitando una sia pur minima sofferenza fisica.
Cass. pen. n. 32738/2010
Nel reato di ingiuria, la valenza offensiva delle espressioni usate non viene meno in ragione del rapporto di vicinato tra le parti imponendo anzi, quest'ultimo, pena l'impossibilità di convivenza, un maggiore reciproco rispetto necessitato dalla quotidiana relazione tra di esse.
Cass. pen. n. 23979/2010
Integra il delitto di ingiuria l'utilizzo di espressioni lesive dell'autorevolezza nell'espletamento del ruolo genitoriale. (Fattispecie relativa ad un rimprovero di scarsa attenzione nell'esercizio delle responsabilità genitoriali, rivolto attraverso l'utilizzo di frasi che facevano riferimento allo stato di tossicodipendenza del figlio della persona offesa e al conseguente sequestro dell'autovettura di sua proprietà).
Cass. pen. n. 22570/2010
Integra gli estremi dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), l'espressione 'sporco negro', in quanto idonea a coinvolgere un giudizio di disvalore sulla razza della persona offesa.
Cass. pen. n. 19544/2010
Integra il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) - e non quello di diffamazione (art. 595 c.p.) - la condotta di colui che collochi un cartello contenente la dicitura 'siete dei ladri' sulla porta del garage di proprietà della persona offesa, trattandosi - per il tenore dello scritto e le modalità della sua collocazione - di una forma di comunicazione direttamente rivolta a quest'ultima.
Cass. pen. n. 11590/2010
La circostanza aggravante della "finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrato quando - anche in base alla Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge n. 654 del 1975 - l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretta l'esclusione dell'aggravante nei confronti dell'imputato - il quale aveva proferito l'espressione 'italiano di m ..." - affermando che il riferimento all'italiano, nel comune sentire, non possa essere correlato ad una situazione di inferiorità suscettibile di essere discriminata e dare, quindi, luogo ad un pregiudizio corrente di inferiorità, bensì riguardi la persona singola verso la quale si abbia disistima).
Cass. pen. n. 49694/2009
L'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), è configurabile quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza; mentre non ha rilievo la mozione soggettiva dell'agente, né è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacché ciò varrebbe ad escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone. (Nella specie la S.C. ha censurato, la decisione con cui il giudice di merito, attribuendo 'una valenza impropria ai motivi dell'agire, ha escluso l'aggravante in questione nei confronti di imputati per i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali aggravati dalla finalità di odio razziale, i quali avevano aggredito fisicamente e verbalmente, all'interno di un autobus e successivamente di un bar, una studentessa di colore, e alludendo alla stessa avevano detto: 'adesso gli dai una gomma negra come lei').
Cass. pen. n. 37105/2009
Non integra il reato di ingiuria l'espressione "pedofilo" usata in senso scherzoso (in quanto riferita, nel caso di specie, all'atteggiamento mantenuto dal destinatario nei confronti di altra persona più giovane, ma comunque adulta) e pronunciata, nel corso di un programma televisivo (cd. "reality show") caratterizzato dalla sollecitazione del contrasto verbale tra i partecipanti, dovendosi aver riguardo al contesto spazio-temporale nel quale è stata pronunciata.
Cass. pen. n. 31624/2008
Non integra la fattispecie del delitto di ingiuria la condotta del superiore gerarchico che invii due lettere ad un dipendente con le quali contesti la violazione degli obblighi di diligenza e l'assenza di professionalità e di competenza nell'esercizio del proprio ruolo, qualora tali contestazioni non censurino la persona in sé e per sé considerata ma la condotta professionale del dipendente di cui si accertino gravi inadempienze che si risolvano nella mancanza della professionalità e della competenza necessarie allo svolgimento del proprio ruolo.
Cass. pen. n. 31613/2008
Integra il delitto di ingiuria l'affissione, sotto l'abitazione della persona offesa, di manifesti contenenti il testo di una sentenza di condanna nei confronti di quest'ultima, in quanto l'attribuzione ad un soggetto di un fatto di rilevanza penale costituisce attività idonea a lederne l'onore ed a tal fine nessuna efficacia scriminante riveste il fatto che lo scritto offensivo sia costituito da una sentenza, posto che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 594 c.p. non è riconosciuta efficacia scriminante alla verità del fatto offensivo e che, d'altro canto, anche l'efficacia esimente riconosciuta, ex art. 596 c.p., alla sopravvenienza della sentenza di condanna della persona offesa in ordine al fatto offensivo attribuitole, è subordinata alla constatazione, demandata al giudice di merito, che i modi usati non rendano per sé stessi applicabili le disposizioni di cui all'art. 594 c.p. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 594 c.p., considerati i modi della condotta concretatasi nella affissione della sentenza avvenuta nello stesso ambiente, pubblico o aperto al pubblico, nel quale si era verificato l'episodio incriminato, per giunta in danno di chi aveva beneficiato della non menzione ).
Cass. pen. n. 16425/2008
Integra il reato di ingiuria l'invio a soggetti diversi della persona offesa di una mail contenente espressioni offensive con la consapevolezza che essa sarebbe stata comunicata al soggetto offeso.
Cass. pen. n. 14056/2008
È integrata l'esimente del diritto di critica qualora, con lettera, si revochi l'incarico al professionista (nella specie avvocato), attribuendogli l'incapacità del proprio studio di seguire con la dovuta diligenza e la necessaria professionalità le pratiche affidategli, considerato che tali espressioni rientrano nel diritto dell'assistito di spiegare le ragioni del venir meno del rapporto fiduciario, e che tale critica, ancorché aspra, non comporta uno sconfinamento dai limiti della continenza.
Cass. pen. n. 13570/2008
In tema di ingiuria, al fine dell'operatività della causa di non punibilità della provocazione (art. 599, comma secondo, c.p. ), l'illegittimità intrinseca che deve connotare il «fatto ingiusto » altrui, non può essere individuata sulla base dei criteri che presiedono al riconoscimento della illegittimità di un atto amministrativo, ma trova la sua realizzazione solo in comportamenti i quali, ictu oculi non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione alcuna in una qualche disposizione normativa ovvero nelle regole comunemente accettate della civile convivenza.
Cass. pen. n. 11632/2008
In tema di tutela dell'onore, ancorché in generale, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 c.p., sia necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate « ioci causa» (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 594 c.p. nelle espressioni usate da un legale nei confronti di un collega, al quale si era rivolto, in occasione di un'udienza civile, dicendogli 'vai a ..: Dio li fa e poi li accoppia, riferendosi anche al cliente dell'avvocato avversario).
Cass. pen. n. 10420/2008
Non integra gli estremi del reato di ingiuria, la condotta di colui che, in qualità di condomino, rivolga all'amministratore nel corso di un'assemblea condominiale, la seguente espressione: «Lei è un bugiardo, dice il falso e mente» considerato che, al fine di apprezzare la lesività di detta espressione, è necessario contestualizzarla e cioè rapportarle al contesto spazio-temporale nel quale è stata pronunciata, avuto riguardo allo standard di sensibilità sociale del tempo. (Fattispecie nella quale la Corte ha osservato che se l'espressione con la quale si attribuisca la patente di bugiardo e mentitore, può in astratto assumere rilievo denigratorio e lesivo di una persona, essa perde gran parte della sua valenza offensiva, ove venga inserita nel particolare contesto in cui è stata proferita e cioè in un'assemblea condominiale — pertanto, in un ambito non di rado caratterizzato da vivace vis polemica o da atteggiamenti sopra le righe — da un condomino nell'ambito di un'accesa critica all'operato dell'amministratore, organo esecutivo obbligato a rendere conto all'assemblea).
Cass. pen. n. 4129/2008
Non può escludersi la sussistenza della scriminante dell'esercizio di critica politica nel caso in cui un cittadino, nel corso di una pubblica assemblea avente ad oggetto temi dibattuti di interesse amministrativo locale, si sia rivolto al sindaco (al quale, nel medesimo contesto, era stato rivolto l'invito a dimettersi), con le espressioni ingiuriose «buffone» e «ridicolo», quando non risulti con assoluta certezza che l'autore del fatto abbia inteso riferirsi alla persona in sè e non al suo comportamento come uomo pubblico che dispone direttamente degl'interessi della comunità di cui fa parte.
Cass. pen. n. 3126/2008
Non può ritenersi scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica l'ingiuria riconoscibile nella qualificazione di «persona compromessa e invischiata» attribuita, nel corso di una seduta della giunta di una comunità montana, da un componente di tale organo al segretario generale, quando l'autore del fatto, richiesto, nel medesimo contesto, di indicare le ragioni del suddetto giudizio (espresso, tra l'altro, nei confronti di soggetto investito di funzioni amministrative, prive di particolari connotazioni di natura politica), abbia rifiutato di farlo.
Cass. pen. n. 43856/2007
In tema di ingiuria, costituisce legittima espressione del diritto di critica, tale da escludere la punibilità del fatto, il rivolgere, da parte di un insegnante ad un collega, in occasione di un consiglio di classe, l'addebito di non aver fatto progredire l'alunno «handicappato» che gli era stato affidato ma di averlo, anzi, fatto regredire.
Cass. pen. n. 29413/2007
Non integra il delitto di ingiuria la condotta di colui che comunica — nella specie a mezzo fax, raccomandata r.r. e telegramma — al proprio avvocato la volontà di recedere dal rapporto fiduciario attribuendogli la responsabilità di un grave e reiterato inadempimento professionale e di indebita percezione del corrispettivo contrattuale, considerato che si tratta di addebiti inerenti lo svolgimento del rapporto contrattuale che, quand'anche non rispondenti al vero, esulano perciò stesso dall'ingiuria, la quale, per contro, si può ravvisare nell'attribuzione di fatti connotati da disvalore extracontrattuale e cioè di comportamenti di per sé riprovevoli assunti a pretesto di recesso, giacché solo in tal caso il mandante agisce uti civis e al fine di essere esentato da responsabilità penale deve eccepire la verità del fatto attribuito al professionista.
Cass. pen. n. 3233/2007
Costituisce ingiuria l'espressione «lei si crede un padreterno» rivolta ad un pubblico ufficiale con riferimento a comportamenti da lui posti in essere in tale sua qualità, atteso che detta espressione vale ad attribuire al pubblico ufficiale, tenuto, come tale, al costante rispetto delle norme che regolano l'adempimento delle sue funzioni, una condotta prevaricatrice e, pertanto, riprovevole.
Cass. pen. n. 36095/2006
Non integra il delitto di ingiuria (art. 594, comma secondo, c.p.) la condotta di colui che pronuncia, a mezzo telefono, espressioni offensive nei confronti di una terza persona, senza dare all'interlocutore l'incarico di riferirle al destinatario.
Cass. pen. n. 9381/2006
Integra gli estremi dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art.3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), l'espressione ingiuriosa «va via di qua, sporca negra» rivolta a persona di pelle scura, in quanto essa si rapporta nell'accezione corrente ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, né a tal riguardo, ha rilievo la mozione soggettiva dell'agente, considerato che l'accertamento sulla idoneità potenziale dell'azione a conseguire lo scopo discriminatorio deve essere parametrato, non già all'idoneità occasionale del fatto a conseguire ulteriore disvalore, ma al dato culturale che lo connota.
Cass. pen. n. 44295/2005
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della «finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso» quale prevista dall'art. 3, comma primo, del D.L. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in L. 25 giugno 1993 n. 205, non può considerarsi sufficiente una semplice motivazione interiore dell'azione, ma occorre che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare in altri il suddetto sentimento di odio o comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, dovendosi inoltre escludere che possa automaticamente ricondursi alla nozione di «odio» ogni e qualsiasi sentimento o manifestazione di generica antipatia, insofferenza o rifiuto, pur se riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità, all'etnia o alla religione, e dovendosi altresì considerare, quanto alla «discriminazione» che la relativa nozione non può essere intesa come riferibile a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non solo nei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, tra soggetti di diversa razza, etnia, nazionalità o religione, ma deve essere tratta esclusivamente dalla definizione contenuta nell'art. 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la L. n. 654/1975, secondo cui (nel testo italiano), essa «sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica». (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito con la quale era stato ritenuta la sussistenza dell'aggravante in questione relativamente al reato di ingiurie addebitato all'imputato per avere questi, in occasione di una rissa — per la quale l'aggravante non risultava contestata — rivolto ad alcune straniere di origine colombiana l'espressione «sporche negre, cosa fanno queste negre qua»).
Cass. pen. n. 39454/2005
In tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 c.p. occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale; ne deriva, alla luce dei suddetti criteri, che è priva di rilevanza offensiva l'espressione «siete venuti a rompere le scatole» proferita nel contesto di un vivace scambio verbale tra professoresse.
Cass. pen. n. 19378/2005
Integra il reato di ingiuria l'apostrofare la persona offesa con riferimento alla sua nazionalità di origine attraverso la sostantivizzazione dell'aggettivo che tale origine indica (nella specie: «marocchino»), soprattutto laddove lo scherno che l'espressione denota si unisce all'intento della discriminazione razziale.
Cass. pen. n. 24087/2004
Anche in tema di ingiuria l'esimente del diritto di critica può rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi che di per sé sarebbero ingiuriosi, tesi a stigmatizzare un comportamento realmente tenuto dal personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per la esposizione a critica del personaggio stesso.
Cass. pen. n. 17664/2004
In tema di delitti contro l'onore, non integra il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) l'espressione «sei un ladro di strade» pronunciata nel contesto di una controversia sorta per l'uso di una strada e volta a sottolineare lo ius excludendi derivante dalla ritenuta titolarità dell'immobile rivendicato, in quanto nel valutare la portata offensiva di un'espressione il giudice deve fare riferimento al contesto verbale e ambientale in cui essa è inserita, con la conseguenza che, nella specie, la detta espressione, pur essendo non cortese, non si configura come oggettivamente insultante, attenendo ad un contenzioso in atto tra due soggetti.
Cass. pen. n. 30839/2003
In tema di ingiuria, l'applicazione della causa di non punibilità fondata sul carattere reciproco delle offese (art. 599, primo comma, c.p.) è interamente rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, non necessita di sollecitazione da parte dell'interessato e può intervenire ad opera del giudice di appello anche nel caso in cui l'omesso riconoscimento nel giudizio di primo grado non abbia costituito oggetto di specifica doglianza nei motivi di gravame.
Cass. pen. n. 22031/2003
In tema di ingiuria, l'espressione «trombone politico», che pur presenta una sua valenza offensiva, se rivolta ad un consigliere comunale nel corso di un dibattito politico, costituisce esercizio del diritto di critica, scriminato ai sensi dell'art. 51 c.p., trattandosi di locuzione, sia pure pungente, che si riferisce alla sfera pubblica e non alla vita privata del destinatario e in ogni caso non è volgare o triviale.
Cass. pen. n. 41752/2001
In tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata. Pertanto, alla luce di detti criteri, ed avuto riguardo alla coscienza sociale, l'espressione «non rompermi le scatole» non possiede alcuna carica offensiva. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto priva di rilevanza offensiva l'espressione «non rompermi le scatole» pronunciata in occasione di un banale diverbio tra giovani automobilisti).
Cass. pen. n. 36297/2001
Integra il reato di ingiuria di cui all'art. 594 c.p. in quanto fatto oggettivamente idoneo a ledere l'onere e il prestigio del dipendente, il comportamento del superiore gerarchico (nel caso di specie il primario di un ospedale pubblico) che, in particolare alla presenza di altre persone, spinga con violenza contro un muro il suo subordinato, accompagnando il gesto con l'ingiunzione verbale a lasciare il proprio posto di lavoro.
Cass. pen. n. 7597/1999
In tema di delitti contro l'onore, non è richiesta la presenza di un animus iniuriandi vel diffamandi, ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente. (Nella fattispecie, la Corte ha ravvisato gli estremi dell'ingiuria nelle affermazioni di un professore universitario che aveva definito un suo collega come un individuo di scarsa personalità, accusandolo inoltre di aver «partecipato ad un raggiro»).
Cass. pen. n. 2486/1999
Ai fini della configurabilità del reato di ingiuria, non è necessario che il soggetto a cui le espressioni offensive vengono rivolte sia in grado di percepirle ed in effetti le percepisca. Ciò in quanto l'oggetto della tutela penalistica va individuato in termini più ampi, nel valore della dignità umana in quanto tale, ed è dunque irragionevole escludere dalla protezione i soggetti incapaci. (Nella fattispecie, relativa ad ingiuria rivolta contro un malato in stato di incoscienza la Corte ha rilevato come la legge 104 del 1992 — legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate —, premessa all'art. 2 la definizione delle «persone handicappate», — comprensiva espressamente anche di ogni menomazione «psichica o sensoriale» — a cui le relative disposizioni sono riferite, prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per tutta una serie di reati posti in essere nei confronti di siffatte persone: in questo elenco sono inclusi i «delitti non colposi contro la persona di cui al titolo XII del libro II del codice penale» e quindi anche i «delitti contro l'onore» di cui al capo II).
Cass. pen. n. 3371/1998
Il reato di ingiuria è punibile a titolo di dolo generico, inteso come volontà di usare espressioni offensiva con la consapevolezza dell'attitudine offensiva delle parole usate. La configurabilità del delitto prescinde, quindi, dai motivi a delinquere e dall'animus nocendi vel iniuriandi che è del tutto irrilevante perché estraneo alla struttura della fattispecie legale. In conseguenza, il dolo è configurabile, senza necessità di una particolare dimostrazione, qualora l'espressione usata sia autonomamente e manifestamente offensiva, tale, cioè, da offendere, con il suo significato univoco, la dignità della persona.
Cass. pen. n. 185/1998
In tema di ingiuria, affinché una doverosa critica da parte di un soggetto in posizione di superiorità gerarchica ad un errato o colpevole comportamento, in atti di ufficio, di un suo subordinato, non sconfini nell'insulto a quest'ultimo, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell'errore, sottolineino l'eventuale trasgressione realizzata. Se invece le frasi usate, sia pure attraverso la censura di un comportamento, integrino disprezzo per l'autore del comportamento, o gli attribuiscano inutilmente intenzioni o qualità negative e spregevoli, non può sostenersi che esse, in quanto dirette alla condotta e non al soggetto, non hanno potenzialità ingiuriosa.
Cass. pen. n. 6603/1997
In tema di ingiuria in ambito lavorativo, il potere gerarchico, disciplinare e di sovraordinazione padronale consente di richiamare, ma non di ingiuriare il dipendente lavoratore, legittimando anche richiami duri e perentori, non sanzionabili soltanto se mantenuti nei limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana. Esula, quindi, da ogni potestà disciplinare, astrattamente configurabile anche nei rapporti di lavoro come ius corrigendi, l'uso di espressioni che, per la forma univocamente e manifestamente offensiva o per la valenza mortificatrice del contenuto, travalichino ogni finalità correttiva e disciplinare.
Cass. pen. n. 12521/1994
In tema di ingiuria non si profila la scriminante dello ius corrigendi quando il tenore dell'espressione offensiva pronunciata, perentorio e rancoroso, oltre che di inusitata e brutale volgarità, sia tale da escludere ogni possibilità di ipotizzare un semplice rimprovero rivolto a fini educativi. (Fattispecie nella quale il padre aveva apostrofato la figlia minore con le seguenti espressioni: sei ancora vergine? sei una p. ..., con quante persone sei andata a letto?).
Cass. pen. n. 12510/1994
In tema di ingiuria non sussiste la finalità correttiva ed educativa quando la valenza mortificatrice dell'espressione offensiva travalichi e ponga in ombra qualsiasi funzione di colloquio e di stimolo che possa derivare dal rapporto pedagogico intercorrente fra le parti. (Fattispecie nella quale l'insegnante aveva indirizzato ad un alunno minorenne gli epiteti: stupido, imbecille, idiota ed omosessuale).
Cass. pen. n. 5198/1994
In tema di ingiuria, l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, c.p., si configura in presenza di un comportamento contrario alle norme giuridiche ovvero all'insieme delle regole sociali vigenti in un contesto di civile convivenza. Pertanto, può determinare il fatto ingiusto anche un fatto omissivo, quale il silenzio, ove si concreti nella frustrazione di un'aspettativa che la coscienza etica della collettività riconosce degna di considerazione, in quanto attiene al normale svolgimento dei rapporti sociali. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'esimente in questione possa adombrarsi di fronte al deliberato silenzio mantenuto dai dirigenti di un istituto di credito, ad onta dei ripetuti solleciti e delle diffide, riferentisi ad un complesso contenzioso in atto, inviati dalla controparte).
Cass. pen. n. 4845/1990
L'ingiuria — secondo le espressioni letterali usate dall'art. 594 c.p. — è costituita dall'offesa all'onore, inteso con riferimento alle qualità morali della persona, od al decoro, cioè al complesso di quelle altre qualità e condizioni che ne determinano il valore sociale. Lo sputo incide indubbiamente sul decoro, costituendo una manifestazione di disprezzo verso l'individuo nei cui confronti è diretto, né ha rilevanza che lo sputo sia rivolto direttamente alla persona, in modo tale da colpirla materialmente, o, eventualmente, a terra, ma con specifico riferimento ad un determinato soggetto.
Cass. pen. n. 2516/1984
Non sussiste il reato di ingiurie, qualora un superiore gerarchico usi nei confronti di un dipendente un'espressione, che abbia il significato di richiamo, sia pure vivace e colorito, per una maggiore efficienza del servizio, affinché il dipendente medesimo si adegui alle modalità già disposte secondo criteri di funzionalità di intervento, imposti dalla natura del servizio.
Cass. pen. n. 7500/1983
Sussiste il delitto di ingiuria allorché da parte dell'agente vi sia la volontà cosciente di ingiuriare, insita nella consapevolezza dell'attitudine offensiva della condotta. Ne deriva che in presenza di tali volontà e consapevolezza, nessuna rilevanza può essere attribuita ai fini ed ai moventi, pur se per altri profili apprezzabili e valutabili per quantificazione della pena, e che possono aver determinato l'agente all'ingiuria.
Cass. pen. n. 1341/1983
Nei delitti contro l'onore, sebbene non sia richiesto un dolo specifico, è pur sempre necessaria la volontà dell'evento, che è quella di recare offesa all'altrui patrimonio morale. Ma tale intenzione è normalmente insita nella stessa volontà dell'azione lesiva, per cui non ha bisogno di essere provata, salvo casi particolari in cui la peculiarità della vicenda lasci intravvedere che il fine perseguito è diverso dall'offesa.
Cass. pen. n. 8695/1981
La contravvenzione di molestia o disturbo alle persone non può ritenersi elemento costitutivo del reato di ingiuria, in quanto per la realizzazione di tale fattispecie criminosa non è richiesto un comportamento pressante e tale da interferire nella sfera della libertà e della quiete del soggetto passivo.
Cass. pen. n. 847/1981
Se è vero che nei delitti contro l'onore non si richiede il dolo specifico, nel senso che non occorre l'animus nocendi, è pur vero però che si richiede la prova della consapevolezza e della volontà di arrecare offesa all'altrui patrimonio morale, non potendosi prescindere dal requisito della volontarietà dell'azione e dell'evento (Nella specie, l'imputato, nella legittima convinzione che i querelanti fossero responsabili dell'uccisione di una lepre in epoca vietata, li aveva redarguiti chiamandoli bracconieri. Il giudice di merito aveva assolto l'imputato considerando che, avendo agito in buona fede e cioè senza intenzione offensiva, mancava l'elemento psicologico del reato. La Cassazione ha confermato questa decisione enunciando il principio di cui in massima).
Cass. pen. n. 8407/1978
In materia di ingiuria verbale occorre distinguere tra le espressioni di per sé obiettivamente lesive dell'onore e del decoro, tali cioè da offendere per il loro significato qualunque persona in quanto titolare di questi beni, e le espressioni che, non avendo di per sé tale carica ingiuriosa, possono acquistarla in relazione a particolari circostanze, come la personalità delle parti, i rapporti tra loro eventualmente intercorsi, l'ambiente in cui il fatto si svolge, gli antecedenti del fatto stesso e così via. La distinzione è rilevante non solo riguardo all'accertamento dell'elemento psicologico che richiede, nel secondo caso, proprio per la pluralità degli elementi di fatto da valutare, una disamina più penetrante, volta a discriminare l'ipotesi in cui ricorra l'animus iniuriandi da quella in cui l'intenzione dell'agente sia diversa, ma anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione.
Cass. pen. n. 6063/1978
Ai fini della ricerca dell'elemento psicologico nel reato d'ingiuria, non può affermarsi che sia «sempre» ingiuriosa l'attribuzione di fatti costituenti reato; tale affermazione, priva dell'effettivo accertamento dell'intenzione dell'agente e del significato preciso delle parole proferite, non può concretare una valida motivazione.
Cass. pen. n. 984/1972
La legittima facoltà di manifestazione del pensiero non è senza limiti, dovendo corrispondere allo scopo per cui è concessa ed essere svolta nei rispetti dei principi morali e del diritto altrui, comprendendo tra gli stessi il diritto di ogni persona alla propria reputazione, al proprio decoro e al proprio prestigio.
Cass. pen. n. 315/1972
Sussiste il reato di ingiuria anche nel caso in cui il soggetto passivo, non in possesso di un perfetto senso dell'udito, o per distrazione o per rumori interferenti non sia riuscito a percepire l'esatta portata delle espressioni a lui rivolte, ma ne sia stato immediatamente informato da altre persone presenti.
Cass. pen. n. 772/1970
I delitti contro l'onore concorrono materialmente con la contravvenzione di turpiloquio preveduta dall'art. 726 c.p. se l'offesa viene fatta in luogo pubblico o aperto al pubblico con linguaggio contrario alla decenza, in quanto il fatto lede contemporaneamente due distinti beni giuridici.