(massima n. 1)
Sussiste il delitto di ingiuria allorché da parte dell'agente vi sia la volontà cosciente di ingiuriare, insita nella consapevolezza dell'attitudine offensiva della condotta. Ne deriva che in presenza di tali volontà e consapevolezza, nessuna rilevanza può essere attribuita ai fini ed ai moventi, pur se per altri profili apprezzabili e valutabili per quantificazione della pena, e che possono aver determinato l'agente all'ingiuria.