(massima n. 1)
In tema di ingiuria, l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, c.p., si configura in presenza di un comportamento contrario alle norme giuridiche ovvero all'insieme delle regole sociali vigenti in un contesto di civile convivenza. Pertanto, può determinare il fatto ingiusto anche un fatto omissivo, quale il silenzio, ove si concreti nella frustrazione di un'aspettativa che la coscienza etica della collettività riconosce degna di considerazione, in quanto attiene al normale svolgimento dei rapporti sociali. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'esimente in questione possa adombrarsi di fronte al deliberato silenzio mantenuto dai dirigenti di un istituto di credito, ad onta dei ripetuti solleciti e delle diffide, riferentisi ad un complesso contenzioso in atto, inviati dalla controparte).