(massima n. 1)
Nei delitti contro l'onore, sebbene non sia richiesto un dolo specifico, č pur sempre necessaria la volontā dell'evento, che č quella di recare offesa all'altrui patrimonio morale. Ma tale intenzione č normalmente insita nella stessa volontā dell'azione lesiva, per cui non ha bisogno di essere provata, salvo casi particolari in cui la peculiaritā della vicenda lasci intravvedere che il fine perseguito č diverso dall'offesa.