(massima n. 1)
In tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata. Pertanto, alla luce di detti criteri, ed avuto riguardo alla coscienza sociale, l'espressione «non rompermi le scatole» non possiede alcuna carica offensiva. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto priva di rilevanza offensiva l'espressione «non rompermi le scatole» pronunciata in occasione di un banale diverbio tra giovani automobilisti).