(massima n. 1)
Se è vero che nei delitti contro l'onore non si richiede il dolo specifico, nel senso che non occorre l'animus nocendi, è pur vero però che si richiede la prova della consapevolezza e della volontà di arrecare offesa all'altrui patrimonio morale, non potendosi prescindere dal requisito della volontarietà dell'azione e dell'evento (Nella specie, l'imputato, nella legittima convinzione che i querelanti fossero responsabili dell'uccisione di una lepre in epoca vietata, li aveva redarguiti chiamandoli bracconieri. Il giudice di merito aveva assolto l'imputato considerando che, avendo agito in buona fede e cioè senza intenzione offensiva, mancava l'elemento psicologico del reato. La Cassazione ha confermato questa decisione enunciando il principio di cui in massima).