(massima n. 1)
Non puņ ritenersi scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica l'ingiuria riconoscibile nella qualificazione di «persona compromessa e invischiata» attribuita, nel corso di una seduta della giunta di una comunitą montana, da un componente di tale organo al segretario generale, quando l'autore del fatto, richiesto, nel medesimo contesto, di indicare le ragioni del suddetto giudizio (espresso, tra l'altro, nei confronti di soggetto investito di funzioni amministrative, prive di particolari connotazioni di natura politica), abbia rifiutato di farlo.