(massima n. 1)
Non integra il delitto di ingiuria la condotta di colui che comunica — nella specie a mezzo fax, raccomandata r.r. e telegramma — al proprio avvocato la volontà di recedere dal rapporto fiduciario attribuendogli la responsabilità di un grave e reiterato inadempimento professionale e di indebita percezione del corrispettivo contrattuale, considerato che si tratta di addebiti inerenti lo svolgimento del rapporto contrattuale che, quand'anche non rispondenti al vero, esulano perciò stesso dall'ingiuria, la quale, per contro, si può ravvisare nell'attribuzione di fatti connotati da disvalore extracontrattuale e cioè di comportamenti di per sé riprovevoli assunti a pretesto di recesso, giacché solo in tal caso il mandante agisce uti civis e al fine di essere esentato da responsabilità penale deve eccepire la verità del fatto attribuito al professionista.