(massima n. 1)
In tema di ingiuria, al fine dell'operativitą della causa di non punibilitą della provocazione (art. 599, comma secondo, c.p. ), l'illegittimitą intrinseca che deve connotare il «fatto ingiusto » altrui, non puņ essere individuata sulla base dei criteri che presiedono al riconoscimento della illegittimitą di un atto amministrativo, ma trova la sua realizzazione solo in comportamenti i quali, ictu oculi non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione alcuna in una qualche disposizione normativa ovvero nelle regole comunemente accettate della civile convivenza.