(massima n. 1)
L'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), è configurabile quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza; mentre non ha rilievo la mozione soggettiva dell'agente, né è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacché ciò varrebbe ad escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone. (Nella specie la S.C. ha censurato, la decisione con cui il giudice di merito, attribuendo 'una valenza impropria ai motivi dell'agire, ha escluso l'aggravante in questione nei confronti di imputati per i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali aggravati dalla finalità di odio razziale, i quali avevano aggredito fisicamente e verbalmente, all'interno di un autobus e successivamente di un bar, una studentessa di colore, e alludendo alla stessa avevano detto: 'adesso gli dai una gomma negra come lei').