(massima n. 1)
In tema di ingiuria, l'applicazione della causa di non punibilità fondata sul carattere reciproco delle offese (art. 599, primo comma, c.p.) è interamente rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, non necessita di sollecitazione da parte dell'interessato e può intervenire ad opera del giudice di appello anche nel caso in cui l'omesso riconoscimento nel giudizio di primo grado non abbia costituito oggetto di specifica doglianza nei motivi di gravame.