(massima n. 1)
Integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di pił persone, depenalizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e non il delitto di diffamazione la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso una video "chat", alla presenza di altre persone invitate nella "chat", in quanto l'elemento distintivo tra i due delitti č costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, č diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con pił persone e non č posto in condizione di interloquire con l'offensore. (Fattispecie in tema di "chat" vocale sulla piattaforma "Google Hangouts").