(massima n. 1)
Integra il delitto di ingiuria l'affissione, sotto l'abitazione della persona offesa, di manifesti contenenti il testo di una sentenza di condanna nei confronti di quest'ultima, in quanto l'attribuzione ad un soggetto di un fatto di rilevanza penale costituisce attivitā idonea a lederne l'onore ed a tal fine nessuna efficacia scriminante riveste il fatto che lo scritto offensivo sia costituito da una sentenza, posto che, ai fini della configurabilitā del delitto di cui all'art. 594 c.p. non č riconosciuta efficacia scriminante alla veritā del fatto offensivo e che, d'altro canto, anche l'efficacia esimente riconosciuta, ex art. 596 c.p., alla sopravvenienza della sentenza di condanna della persona offesa in ordine al fatto offensivo attribuitole, č subordinata alla constatazione, demandata al giudice di merito, che i modi usati non rendano per sé stessi applicabili le disposizioni di cui all'art. 594 c.p. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 594 c.p., considerati i modi della condotta concretatasi nella affissione della sentenza avvenuta nello stesso ambiente, pubblico o aperto al pubblico, nel quale si era verificato l'episodio incriminato, per giunta in danno di chi aveva beneficiato della non menzione ).