(massima n. 1)
In tema di ingiuria in ambito lavorativo, il potere gerarchico, disciplinare e di sovraordinazione padronale consente di richiamare, ma non di ingiuriare il dipendente lavoratore, legittimando anche richiami duri e perentori, non sanzionabili soltanto se mantenuti nei limiti della correttezza e del rispetto della dignitą umana. Esula, quindi, da ogni potestą disciplinare, astrattamente configurabile anche nei rapporti di lavoro come ius corrigendi, l'uso di espressioni che, per la forma univocamente e manifestamente offensiva o per la valenza mortificatrice del contenuto, travalichino ogni finalitą correttiva e disciplinare.