(massima n. 1)
Integra gli estremi dell'aggravante della finalitą di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art.3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), l'espressione ingiuriosa «va via di qua, sporca negra» rivolta a persona di pelle scura, in quanto essa si rapporta nell'accezione corrente ad un pregiudizio manifesto di inferioritą di una sola razza, né a tal riguardo, ha rilievo la mozione soggettiva dell'agente, considerato che l'accertamento sulla idoneitą potenziale dell'azione a conseguire lo scopo discriminatorio deve essere parametrato, non gią all'idoneitą occasionale del fatto a conseguire ulteriore disvalore, ma al dato culturale che lo connota.