(massima n. 1)
La circostanza aggravante della "finalitā di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso č integrato quando - anche in base alla Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge n. 654 del 1975 - l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui č maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore e cioč di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di paritā. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretta l'esclusione dell'aggravante nei confronti dell'imputato - il quale aveva proferito l'espressione 'italiano di m ..." - affermando che il riferimento all'italiano, nel comune sentire, non possa essere correlato ad una situazione di inferioritā suscettibile di essere discriminata e dare, quindi, luogo ad un pregiudizio corrente di inferioritā, bensė riguardi la persona singola verso la quale si abbia disistima).