(massima n. 1)
Integra gli estremi dell'aggravante della finalitą di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), l'espressione 'sporco negro', in quanto idonea a coinvolgere un giudizio di disvalore sulla razza della persona offesa.