(massima n. 1)
In materia di ingiuria verbale occorre distinguere tra le espressioni di per sé obiettivamente lesive dell'onore e del decoro, tali cioè da offendere per il loro significato qualunque persona in quanto titolare di questi beni, e le espressioni che, non avendo di per sé tale carica ingiuriosa, possono acquistarla in relazione a particolari circostanze, come la personalità delle parti, i rapporti tra loro eventualmente intercorsi, l'ambiente in cui il fatto si svolge, gli antecedenti del fatto stesso e così via. La distinzione è rilevante non solo riguardo all'accertamento dell'elemento psicologico che richiede, nel secondo caso, proprio per la pluralità degli elementi di fatto da valutare, una disamina più penetrante, volta a discriminare l'ipotesi in cui ricorra l'animus iniuriandi da quella in cui l'intenzione dell'agente sia diversa, ma anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione.