Cass. pen. n. 48097/2018
In tema di estradizione per l'estero, la condizione ostativa della pendenza di un procedimento penale sussiste quando nei confronti dell'estradando, per lo stesso fatto, è stata esercitata l'azione penale ovvero è stata emessa un'ordinanza applicativa della custodia cautelare. (Fattispecie nella quale, nei confronti dell'estradando, risultavano unicamente l'iscrizione nel registro degli indagati e l'emissione di un decreto di perquisizione).
Cass. pen. n. 5225/2018
In tema di estradizione per l'estero, la causa ostativa prevista dall'art.18, lett. r), legge 22 aprile 2005, n.69, non è applicabile nei confronti di cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea, anche qualora siano stabilmente radicati nel territorio nazionale, in quanto l'art.705, comma 2, cod. proc. pen. non contempla analogo motivo di rifiuto alla consegna dell'estradando. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del mandato di arresto europeo è espressione dell'appartenenza ad uno spazio giudiziario comune, sicché non è estensibile nei confronti di cittadini aventi nazionalità diverse).
Cass. pen. n. 36767/2017
In tema di estradizione processuale, il giudice può valutare, ai fini della verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza prescritta dall'art. 705 cod. proc. pen., le dichiarazioni accusatorie rese dal testimone anonimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di estradizione del ricorrente verso la Repubblica federale Svizzera, emessa sulla base della convergenza delle dichiarazioni accusatorie del teste anonimo e del presunto complice del ricorrente, rilevando che ogni questione sull'utilizzabilità e sulle ragioni per cui era stata celata l'identità del teste possono essere fatte valere nel corso del processo nello Stato richiedente).
Cass. pen. n. 8529/2017
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., è onere dell'estradando allegare elementi e circostanze che la Corte di appello deve valutare, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato sarà alla consegna sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione proposta dalla Romania, nella quale la Corte, pur in assenza di allegazione da parte dell'estradando, ha ritenuto che il sovraffollamento carcerario in Romania costituisse una situazione obiettiva rilevata non solo da decisioni di organismi giudiziari sovranazionali ma anche da plurime decisioni di legittimità in tema di m.a.e.).
Cass. pen. n. 4977/2016
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui la allarmante situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una tutela legale. (In motivazione, la Corte ha specificato che è onere dell'estradando allegare elementi idonei dai quali desumere la sussistenza di motivi ostativi, dovendosi escludere che il giudice possa decidere sulla base di semplici congetture).
Cass. pen. n. 6488/2015
La mancanza di uno specifico complesso di norme paragonabile a quello esistente in Italia in tema di "protezione" dei collaboranti di giustizia nello Stato straniero richiedente l'estradizione di un suo cittadino trova ragionevole spiegazione in differenti, comprensibili, valutazioni di politica legislativa, corrispondenti alle esigenze ritenute prioritarie ed opportune da parte di ciascuno Stato, ma non esclude "ex se" la possibilità di concedere l'estradizione anche in mancanza di tale complesso di norme; è necessario tuttavia verificare, anche nella fase giurisdizionale della procedura, se da parte di tale Paese possano essere adottate particolari misure protettive di singoli cittadini, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità o l'opportunità, specie a fronte della rilevata consistenza e peculiarità del tipo di collaborazione offerta, incidendo anche tale profilo di merito sul vaglio delibativo inerente al necessario rispetto, in concreto, delle forme e garanzie di tutela dei diritti fondamentali dell'estradando.
Cass. pen. n. 43170/2014
In tema di estradizione processuale, quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. (Fattispecie riguardante richiesta relativa a soggetto accusato quale "coautore" di sequestri di persona, torture e uccisioni di dissidenti politici durante il periodo della dittatura militare in Argentina, motivata sulla sola base dell'appartenenza del medesimo ad un reparto dell'esercito di quello Stato all'epoca dei fatti, ed in assenza di precise indicazioni sulla sua partecipazione ad alcuno degli episodi in contestazione).
Cass. pen. n. 30864/2014
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia ostativa all'estradizione, di cui all'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., non può essere basata su documentazione proveniente da Amnesty International, da cui si evincano soltanto episodi occasionali e non sistematici di persecuzione o discriminazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insufficiente l'accertamento officioso circa la sussistenza di sistematiche violazioni dei diritti fondamentali da parte del Governo Ucraino).
Cass. pen. n. 3746/2014
In tema di estradizione per l'estero, la Corte d'appello può fondare la propria decisione contraria, ai sensi degli artt. 705, comma secondo, lett. c), e 698, comma primo, cod. proc. pen., sul provvedimento della competente Commissione territoriale del Ministero degli interni che abbia riconosciuto all'estradando lo "status" di protezione internazionale sussidiaria, per il pericolo di esposizione a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato richiedente l'estradizione, ove quest'ultimo provvedimento sia riconosciuto dal giudice completo, certo ed affidabile.
Cass. pen. n. 2657/2014
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia ostativa all'estradizione, di cui all'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., non può essere basata sulla documentazione tratta dal sito internet di Amnesty International, dal quale si evincano episodi occasionali di persecuzione o discriminazione denunciati in modo tale da non essere ritenuti come peculiari di un sistema. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Governo della Moldavia).
Cass. pen. n. 21988/2013
In tema di estradizione per l'estero, non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda quando la persona richiesta sia padre di prole di età inferiore a tre anni, con lui convivente, se le primarie esigenze di tutela del minore risultino in concreto prevalenti sulle esigenze punitive sottese alla domanda di estradizione. (Fattispecie relativa ad una estradizione richiesta dalle autorità romene per l'esecuzione di una risalente sentenza di condanna per furto di pollame, in cui la S.C. ha valorizzato il dato relativo alla impossibilità per la madre di provvedere ai bisogni primari del minore, con i conseguenti rischi di perdita dell'abitazione e di sradicamento dal territorio italiano).
Cass. pen. n. 20109/2013
In tema di estradizione per l'estero, sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda, ferme le valutazioni dell'autorità politica, quando la persona richiesta sia madre di prole di età superiore a tre anni con lei convivente. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione proposta dalla Repubblica del Montenegro).
Cass. pen. n. 4288/2013
Non è di ostacolo all'estradizione richiesta dallo Stato estero, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti della persona da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna definitiva utilizzando, per l'accertamento della sua responsabilità, dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa in assenza di contraddittorio e ritrattate all'esito di pressioni esercitate nei suoi confronti, quando la decisione dell'autorità estera si fondi anche su altri elementi di prova e le suddette dichiarazioni non siano state il motivo esclusivo o prevalente della condanna. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalle autorità romene).
Cass. pen. n. 9119/2012
In tema di estradizione per l'estero, la commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera, né impedisce l'estradizione fondata sulla Convenzione europea del 1957, in virtù della quale siffatta ipotesi può dar luogo solo al rifiuto facoltativo di estradizione (ex art. 7), che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (v. Corte cost., n. 58 del 1997). (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità albanesi per un reato di sfruttamento aggravato della prostituzione di una cittadina albanese, commesso interamente in Italia da un suo concittadino e giudicato con sentenza contumaciale di condanna dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente).
Cass. pen. n. 8609/2010
In tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. (Fattispecie in tema d'estradizione richiesta, sulla base della convenzione europea del 13 dicembre 1957, dalla Repubblica Ucraina).
Cass. pen. n. 5054/2010
Può essere concessa l'estradizione di un imputato minorenne all'epoca del fatto, in presenza di una legislazione dello Stato richiedente che assicuri, sul piano processuale e sostanziale, un trattamento giuridico differenziato e più mite rispetto a quello riservato all'adulto, nel pieno rispetto del diritto di difesa e della normativa a tutela della condizione minorile. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione esecutiva avanzata dalla Repubblica di Romania per fatti di reato commessi prima della sua adesione all'Unione europea).
Cass. pen. n. 19148/2009
In tema di estradizione per l'estero, non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda quando la persona richiesta sia madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, dovendosi ritenere che il divieto di consegna previsto, in tema di mandato di arresto europeo, dall'art. 18, lett. s), della L. n. 69 del 2005, sia espressione di un principio generale informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del bambino. (Fattispecie relativa ad una domanda estradizionale avanzata dalle autorità moldave, in cui è stata ritenuta non ostativa la minore età di cinque anni del figlio della persona richiesta in consegna).
Cass. pen. n. 4263/2009
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio del reato previsto nell'ordinamento dello Stato richiedente, atteso che la relativa disciplina rientra nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo del medesimo, a meno che il trattamento sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena.(Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità romene per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della disciplina del mandato di arresto europeo, in cui la S.C. ha ritenuto non in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento la mancata previsione di una disposizione analoga a quella di cui all'art. 656, comma quinto, c.p.p., in tema di esecuzione delle pene detentive brevi).
Cass. pen. n. 1109/2009
In tema di estradizione per l'estero, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, se l'ordinamento dello Stato richiedente riconosce a quest'ultima, qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento, il diritto di chiedere la rinnovazione del giudizio, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità romene).
Cass. pen. n. 42713/2008
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce causa ostativa alla estradizione esecutiva richiesta sulla base della Convenzione europea del 1957 l'indulto concesso dallo Stato richiesto. (Fattispecie nella quale il ricorrente, richiesto in estradizione dalla Romania, aveva invocato l'applicazione dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241 ).
Cass. pen. n. 40283/2008
In tema di estradizione per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi.
Cass. pen. n. 38850/2008
Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero, se è dovere del giudice procedere d'ufficio alla verifica delle condizioni ostative all'estradizione, deve escludersi che egli debba agire sulla base di semplici congetture in ordine alla loro esistenza, gravando sulla parte interessata l'onere di indicare elementi utili per il loro accertamento. (Nella specie, il ricorrente aveva prospettato alla corte di appello la mera pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti, senza indicare almeno la località od il territorio in cui erano situati gli uffici procedenti ).
In tema di estradizione per l'estero, la pendenza del procedimento penale, rilevante ai fini dell'art. 705, comma primo c.p.p., si realizza con l'esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 405 c.p.p. ovvero con la sottoposizione dell'estradando ad indagini preliminari in Italia per lo stesso fatto, in relazione al quale è stata emessa nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare.
Cass. pen. n. 38137/2008
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative alla pronuncia favorevole alla estradizione solo qualora sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che, nel caso di estradizione esecutiva, va presa in considerazione ai fini delle suddette valutazioni solo la pena concretamente inflitta e non la pena edittale prevista dalla legislazione straniera ).
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In tema di estradizione per l'estero, la situazione di difficoltà e disagio derivante dall'allontanamento dell'estradando dalla sua famiglia radicata in Italia non integra alcuna delle condizioni ostative all'estradizione previste dall'art. 705, comma secondo c.p.p.
Cass. pen. n. 42766/2007
Ai fini del divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, previsto dall'art. 705, comma secondo c.p.p., la Corte di appello non è tenuta a valutare la legittimità dell'ordine di arresto emesso dallo Stato richiedente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'estradando che aveva dedotto l'assenza delle esigenze cautelari poste a fondamento del titolo estradizionale).
Cass. pen. n. 41635/2007
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, c.p.p., non è applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla Corte di appello. Ne consegue che, una volta rinviato il giudizio sull'estradabilità ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa.
Cass. pen. n. 35415/2007
Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art. 705, comma secondo lett. b) c.p.p., nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, non ricorre nel caso in cui la condanna sia stata basata sulla sola confessione dell'imputato. (Nell'affermare tale principio, con riferimento ad una domanda presentata dal Governo degli Stati Uniti d'America, la Corte ha chiarito che il livello di verifica dell'attendibilità della confessione attiene alle regole proprie di ogni ordinamento e non coinvolge il rispetto dei diritti fondamentali).
Cass. pen. n. 400/2007
Ai fini dell'art. 705, comma 2, lett. a) c.p.p., non sono censurabili, sotto il profilo della contrarietà a disposizioni fondamentali dell'ordinamento italiano, le norme del diritto processuale penale straniero riguardanti le notificazioni e i termini di comparizione in appello, la cui disciplina rientra nei poteri legislativi discrezionali dei singoli Stati. (Nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto violazione del diritto di difesa nel processo subìto in Romania, in relazione alla tardiva notifica dell'appello del pubblico ministero e alla mancata concessione di termini a difesa). (Mass. redaz.)
Cass. pen. n. 399/2007
Ai fini dell'art. 705, comma 2, lett. a) c.p.p., secondo cui costituisce condizione ostativa all'estradabilità di una persona la circostanza che per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, questa è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali, la verifica da parte dell'autorità giudiziaria italiana si impone solo quando sia stata posta in discussione l'esistenza stessa dei principi essenziali ed irrinunciabili dell'ordinamento italiano attinenti ai valori supremi che si riconducono ai diritti fondamentali dell'uomo, e non quando si tratti di accertare le modalità con cui gli stessi vengono attuati. Non è di ostacolo all'estradizione la circostanza che la legislazione dello Stato richiedente non preveda la computabilità nella pena da espiare della custodia cautelare subìta all'estero ai fini estradizionali, quando quest'ultima non copra l'intera durata della pena. In tali ipotesi, è possibile concedere l'estradizione per la parte della pena che eccede la durata della custodia cautelare già subìta in Italia. (Mass. redaz.)
Cass. pen. n. 23555/2006
Sussiste il divieto di estradizione, ex art. 705, comma secondo, c.p.p., qualora il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere sia sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con l'art. 4, comma secondo, della Convenzione europea — per il quale nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio — nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall'art. 698, comma primo, c.p.p. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta dalla Repubblica della Bielorussia per un fatto di frode — truffa secondo l'ordinamento italiano — sanzionato dall'art. 209 del c.p. bielorusso anche con la pena dei lavori forzati).
Cass. pen. n. 47039/2004
La condizione, prevista dall'art. 705, comma 1, c.p.p., per darsi luogo all'estradizione, costituita dall'assenza di procedimento penale o di condanna per lo stesso fatto, nei confronti del soggetto del quale l'estradizione è domandata, resta superata, in virtù della espressa riserva contenuta nella medesima disposizione normativa, dalla eventuale esistenza di convenzione internazionale che disponga diversamente, come si verifica, in particolare, nel caso in cui sia applicabile la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, resa esecutiva in Italia con legge 14 febbraio 2003 n. 34, in base alla quale lo Stato maggiormente colpito dall'atto di terrorismo ha comunque titolo di preferenza rispetto agli altri. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima la pronuncia favorevole all'estradizione in Spagna nei confronti di soggetto a carico del quale si procedeva, nel Paese richiedente, per partecipazione agli attentati terroristici commessi a Madrid l'11 marzo del 2004 e, in Italia, per il reato di cui all'art. 270 bis c.p., configurato in relazione allo stesso contesto associativo che aveva portato alla commissione dei suddetti attentati).
Cass. pen. n. 26900/2004
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705, comma secondo, lett. c), c.p.p. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, considerato nella sua veste istituzionale; si rimane pertanto al di fuori della previsione di legge nel caso in cui si prospetti il timore che l'estradando, una volta consegnato allo Stato richiedente, possa subire in quel paese atti di violenza ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, agenti di propria iniziativa, ben potendo tale pericolo essere tutelato con le opportune cautele di un ordinamento democratico.
Cass. pen. n. 20133/2004
In tema di estradizione per l'estero, la presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l'estradizione costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento estradizionale del suo oggetto tipico. Tuttavia, non è di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la circostanza che l'estradando si sia reso latitante nel corso del procedimento, laddove non vi sia la prova che egli non si trovi più nel territorio italiano (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione favorevole all'estradabilità di una persona che si era resa latitante, dopo essere evasa dagli arresti domiciliari disposti a fini estradizionali, e che non risultava essere fuoriuscita clandestinamente dallo Stato)
Cass. pen. n. 18266/2004
In tema di estradizione per l'estero, dal combinato disposto degli artt. 9 e 10 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, deve ritenersi che la convenzione stessa impedisca l'estradizione di una persona che risulti aver già interamente espiato in Italia la pena per la quale è richiesta l'estradizione, a seguito dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per tale fine (in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato che non sussistevano le condizioni per l'estradizione di un cittadino slovacco che, richiesto in estradizione dal suo paese di cittadinanza per l'espiazione di una pena di sei mesi di detenzione, era stato sottoposto in Italia alla misura della custodia in carcere per fini estradizionali per un periodo superiore alla pena suddetta).
Cass. pen. n. 15111/2004
In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia.
Cass. pen. n. 15108/2004
Non può essere concessa l'estradizione di un imputato minorenne nell'ipotesi in cui l'ordinamento dello Stato richiedente preveda che lo stesso sarà giudicato come se fosse un adulto, la sua imputabilità sarà presunta senza alcun previo accertamento e la pena eventualmente inflittagli sarà eseguita negli ordinari istituti per adulti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale i giudici di merito avevano affermato non sussistere le condizioni per l'estradizione di un imputato minorenne richiesta dalla Repubblica di Lettonia, non risultando né che il minorenne condannato a pena detentiva potesse ricevere un trattamento penitenziario differenziato in speciali istituti né che l'accertamento giudiziale circa la sua capacità di intendere e di volere fosse effettuato sulla base di indagini che tenessero conto della specifica considerazione della sua personalità in via di sviluppo).
Cass. pen. n. 6864/2004
Non è di ostacolo alla estradizione richiesta dallo Stato albanese, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna utilizzando, per l'accertamento della sua responsabilità, prove assunte fuori dal contraddittorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che i diritti fondamentali, tra cui rientra anche il principio del contraddittorio nella formazione della prova, possono essere garantiti in maniera non uniforme dai vari ordinamenti, escludendo che nel caso di specie vi fosse stata una violazione del nucleo essenziale dei diritti di difesa dell'imputato).
Cass. pen. n. 3078/2003
Ai fini della condizione ostativa all'emissione della sentenza favorevole all'estradizione prevista dal primo comma dell'art. 705 c.p.p. e dagli artt. 8 e 9 della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, la medesimezza del fatto va verificata con un analitico confronto dei caratteri di condotta, tempo, luogo, circostanze attuative, effetti, numero e identità degli eventuali compartecipi, tanto da tracciare tra i fatti un disegno sovrapponentesi l'uno all'altro, senza che tra i due possano rilevarsi caratteri di difformità, anche implicita, che caratterizzino l'autonomia ontologica di ciascuno di essi.
Cass. pen. n. 44465/2001
In tema di estradizione, la presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l'estradizione, è il presupposto essenziale che legittima la domanda dello Stato estero e configura l'obbligo per lo Stato italiano di consegnare la persona richiesta. Ne consegue che, qualora l'estradando non si trovi più nel territorio della Repubblica italiana, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità e deve dichiararsi non luogo a procedere.
Cass. pen. n. 40097/2001
In materia di estradizione, qualora il procedimento penale in Italia per lo stesso fatto sia stato archiviato, non ricorrono le preclusioni alla sentenza favorevole all'estradizione, ai sensi dell'art. 705, comma 1, c.p.p. in quanto non vi è più procedimento pendente né è stata emanata una sentenza irrevocabile nello Stato, non potendosi equiparare a quest'ultima il decreto di archiviazione, né dal punto di vista formale né sostanziale.
Cass. pen. n. 1250/2000
Non è di ostacolo alla estradizione richiesta dallo Stato francese, per violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna in contumacia (par defaut) senza alcuna garanzia di contraddittorio e di difesa, perché tale tipo di sentenza, secondo l'ordinamento francese, deve essere portata a conoscenza dell'interessato, che può proporre opposizione, dando così automaticamente avvio, previa cducazione di diritto del provvedimento opposto, a un regolare e nuovo giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio e di tutti i diritti della difesa, essendo sostanzialmente equiparabile la sentenza par defaut, nell'ambito della procedura estradizionale, all'atto di accusa che lo Stato richiedente formula a carico dell'estradando, senza che essa abbia forza esecutiva ai fini della pena inflitta.
Cass. pen. n. 1118/2000
L'art. 705, primo comma, c.p.p. impone al giudice italiano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente. La norma trova la sua ratio nel fatto che, in regime convenzionale, l'esistenza di adeguati indizi di realtà deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati comunicati ufficialmente; in tal caso il magistrato deve compiere esclusivamente un esame formale di detti documenti. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalla Repubblica di Grecia aderente alla Convenzione europea di estradizione siglata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dall'Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300).
Cass. pen. n. 1998/1999
Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione, l'art. 705 c.p.p., richiede la sussistenza documentata e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, a carico dell'estradando, solo se non esiste convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e quello che ha richiesto l'estradizione ovvero, qualora esista convenzione, che questa espressamente condizioni l'estradizione medesima alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ciò trova la sua ratio nel fatto che in regime convenzionale l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica ed ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati ufficialmente comunicati per il solo esame formale che ne deve compiere. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dall'Australia con la quale sussiste in materia il trattato con l'Italia, firmato il 26 agosto 1985, ratificato e reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 12, il quale all'art. 10, comma 2, ritiene sufficiente che la richiesta di estradizione sia accompagnata, tra l'altro, «dal mandato di arresto o copia del mandato di arresto della persona» con la descrizione di ciascun reato per il quale l'istanza è stata inoltrata, nella lingua della parte richiesta).
Cass. pen. n. 2470/1999
Poiché l'estradizione è istituto preordinato al solo scopo della consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta, la fisica disponibilità da parte dello Stato richiesto costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento del suo oggetto tipico. Ne consegue che se la persona di cui è stata richiesta l'estradizione non si trova più nel territorio dello Stato richiesto, il relativo procedimento giurisdizionale deve concludersi con sentenza di non luogo a provvedere sulla domanda di estradizione per essere venuto meno detto indefettibile presupposto di fatto.
Cass. pen. n. 809/1999
Poiché spetta allo Stato in cui l'estradando è stato sottoposto a processo stabilire, in concreto, le modalità di esercizio del diritto dell'imputato a un'assistenza tecnica, purché esso venga riconosciuto, non può invocarsi, al fine di ottenere una sentenza contraria all'estradizione per l'estero, ex art. 705, comma secondo, lett. b) c.p.p., il mancato rispetto del diritto fondamentale di difesa costituzionalmente garantito nel nostro Stato con riguardo all'ipotesi del processo in contumacia dell'imputato svoltosi nello Stato francese. Se, infatti, nell'ordinamento giuridico di tale Stato l'imputato contumace non ha diritto all'assistenza di un difensore (art. 630 c.p.), la sentenza contumaciale ha un carattere provvisorio, giacché l'imputato stesso ha diritto di essere nuovamente processato con le forme ordinarie, e quindi con l'assistenza di un difensore, se si costituisca o sia arrestato prima che la pena sia estinta per prescrizione; onde il carattere di provvisorietà della sentenza contumaciale esclude che si possa ravvisare nel giudizio in cui viene pronunciata una violazione del fondamentale principio di difesa.
Cass. pen. n. 3702/1999
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705, comma 2, lett. c), c.p.p. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, considerato nella sua veste istituzionale; si rimane pertanto al di fuori della previsione di legge nel caso in cui si prospetti il timore che l'estradando, una volta consegnato allo Stato richiedente, possa subire in quel Paese atti di violenza ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, le quali agiscano di propria iniziativa per motivi privati di vendetta o di altro genere, trattandosi di evenienze che, con le opportune cautele, ben possono essre pervenute e contro le quali è comunque possibile, in un ordinamento democratico, una tutela legale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non ostativo all'estradizione verso gli Usa il dedotto pericolo per l'incolumità fisica dell'estradando, il quale aveva prospettato di essere stato oggetto nel Paese di appartenenza, a causa della natura infamante del reato addebitatogli, di ripetute e serie minacce di morte da parte di altri detenuti e di un agente di polizia).
Cass. pen. n. 3281/1995
La commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera né impedisce la estradizione fondata sulla Convenzione europea in virtù della quale siffatta ipotesi può dare luogo soltanto al rifiuto facoltativo di estradizione, che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministero della giustizia.
Cass. pen. n. 3125/1995
Devono ritenersi non sussistere le condizioni per la concessione dell'estradizione di un cittadino italiano condannato all'estero qualora la richiesta di esecuzione della pena venga dal richiedente sollecitata solo per esigenze di cosiddetta prevenzione generale, con riferimento cioè all'esemplarità della condanna irrogata, escludendosi la sussistenza di ogni necessità di prevenzione speciale nei riguardi del soggetto condannato; in tal caso invero nella richiesta esecuzione esula quella finalità essenziale (anche se non esclusiva) della sanzione penale che l'art. 27, comma 3 della Costituzione ravvisa nella rieducazione del condannato e che va considerato principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano anche agli effetti delle condizioni per la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione
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Non vale a costituire condizione ostativa all'estradizione di un cittadino italiano condannato all'estero la circostanza che l'ordinamento straniero presenti garanzie processuali non corrispondenti alle nostre, purché siano assicurate le fondamentali esigenze della difesa. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che la possibilità di estradizione non potesse essere esclusa per l'equiparazione nel sistema processuale dello Stato Britannico, richiedente, della mancata comparizione dell'imputato nel giudizio di appello alla rinuncia all'impugnazione; in particolare la Corte Suprema, rilevato che l'estradando era stato presente al giudizio di primo grado e che la necessità di un doppio grado di giurisdizione di merito non assurge a principio di rilevanza costituzionale nel nostro ordinamento, ha ritenuto che non potesse disconoscersi che il soggetto in questione fosse stato sottoposto ad un processo globalmente «giusto»).
Cass. pen. n. 3114/1995
La Convenzione europea di Parigi, a differenza dell'art. 705 c.p.p., non richiede per la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione per l'estero che debbano sussistere «gravi indizi di colpevolezza» né che il mandato di cattura o qualsiasi altro atto equipollente sia motivato, ma si limita a stabilire all'art. 12, p. 2, lettera a) che a sostegno della richiesta sia prodotto l'originale o la copia autentica del provvedimento. Conseguentemente l'autorità italiana a fronte di richiesta di estradizione proposta da Stato aderente alla suddetta convenzione ha solo l'obbligo di assicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare il titolo su cui si fonda la richiesta attraverso l'esame degli atti trasmessi a corredo della stessa, senza che su detti atti possa operarsi un qualsiasi sindacato con riferimento agli indizi di reità.
Cass. pen. n. 4407/1995
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 13, comma 2, c.p., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata pronunciata, ai sensi dell'art. 705 c.p.p. ed in conformità all'art. 2, comma 2, del trattato di estradizione ratificato con L. 26 maggio 1984 n. 225, sentenza favorevole all'estradizione negli Usa di un soggetto accusato, fra l'altro, sotto il titolo di conspiracy — ancorché esprimente un concetto astrattamente diverso da quello dell'associazione per delinquere — di comportamenti concretamente riconducibili anche alla figura dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, quale delineata nell'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
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Il principio della «doppia incriminabilità», stabilito in materia di estradizione dall'art. 13, comma 2, c.p., non si estende anche ai mezzi di prova ed è perciò ammissibile che l'incriminazione da parte dello Stato richiedente si basi su prove che non sarebbero utilizzabili nel nostro ordinamento, salva restando la valutazione della loro pertinenza. (Nella specie, enunciato tale principio, la Corte ha peraltro osservato che, vertendosi in caso di decisione favorevole all'estradizione negli Usa di soggetto accusato di reati in materia di stupefacenti e lamentandosi nel ricorso da costui proposto avverso la detta decisione che l'accusa sarebbe stata basata su elementi acquisiti mediante l'opera di un agente provocatore, non poteva neppure dirsi che detta opera avesse travalicato i limiti previsti dalla normativa italiana, essendosi l'agente provocatore limitato a ritardare, a fini investigativi, l'esecuzione del possibile sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente, analogamente a quanto consentito, nell'ordinamento nazionale, dall'art. 98, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
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Non sussiste il requisito della doppia incriminabilità, previsto ai fini dell'estradizione per l'estero dall'art. 13, comma 2, c.p., con riguardo a condotte che, autonomamente considerate come penalmente rilevanti nell'ordinamento dello Stato richiedente, siano invece, secondo l'ordinamento italiano, assorbite in altre condotte anch'esse prese in considerazione nel quadro complessivo della richiesta di estradizione e previste come reato nell'ordinamento italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che, una volta riconosciuta, in base al trattato reso esecutivo con L. 26 maggio 1984, n. 225, la concedibilità dell'estradizione in Usa di un soggetto in relazione alle accuse di importazione di un quantitativo di sostanza stupefacente e di conspiracy finalizzata all'effettuazione diretta di detta importazione - accuse riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 73 e 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avuto riguardo, per la seconda di esse, alle concrete caratteristiche della condotta addebitata - l'estradizione potesse essere altresì concessa, senza violazione dell'art. 13, comma 2, c.p., per due ulteriori accuse di conspiracy aventi ad oggetto sempre il medesimo quantitativo di sostanza stupefacente, in relazione alla finalità di distribuzione dello stesso, posto che tale finalità deve ritenersi già compresa, dopo l'intervento parzialmente abrogativo, in attuazione di referendum popolare, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, nelle previsioni di cui al citato art. 73, D.P.R. n. 309/1990).
Cass. pen. n. 3744/1994
In virtù del coordinato disposto dell'art. 9 della Convenzione europea per l'estradizione e dell'art. III.2 dell'Accordo italo-tedesco, l'estradizione non può essere concessa in caso di amnistia emanata dallo Stato richiesto, quando il reato sia commesso nella giurisdizione di tale Stato e detto Stato abbia deciso di «porre fine» al procedimento penale a seguito del provvedimento di concessione dell'amnistia medesima per le fattispecie nelle quali rientra detto reato.
Cass. pen. n. 338/1993
Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione l'art. 705 c.p.p. richiede la sussistenza documentata e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando solo se non esiste convenzione di estradizione fra lo Stato italiano e quello che ha richiesto l'estradizione ovvero, qualora esista convenzione che questa condizioni l'estradizione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Regno Unito di Gran Bretagna, aderente alla Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, cui ha aderito anche l'Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300, che non prevede né espressamente né implicitamente ai fini dell'estradizione, alcuna valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza).
Cass. pen. n. 138/1993
Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando è richiesta soltanto se non esiste una convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente. (Fattispecie di estradizione richiesta dalla Confederazione elvetica che, avendo aderito, al pari dello Stato italiano, alla Convenzione multilaterale europea, ha già operato una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento dei diritti del cittadino al giusto processo).