(massima n. 1)
Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero, se č dovere del giudice procedere d'ufficio alla verifica delle condizioni ostative all'estradizione, deve escludersi che egli debba agire sulla base di semplici congetture in ordine alla loro esistenza, gravando sulla parte interessata l'onere di indicare elementi utili per il loro accertamento. (Nella specie, il ricorrente aveva prospettato alla corte di appello la mera pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti, senza indicare almeno la localitā od il territorio in cui erano situati gli uffici procedenti ).In tema di estradizione per l'estero, la pendenza del procedimento penale, rilevante ai fini dell'art. 705, comma primo c.p.p., si realizza con l'esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 405 c.p.p. ovvero con la sottoposizione dell'estradando ad indagini preliminari in Italia per lo stesso fatto, in relazione al quale č stata emessa nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare.