(massima n. 1)
Ai fini dell'art. 705, comma 2, lett. a) c.p.p., secondo cui costituisce condizione ostativa all'estradabilitā di una persona la circostanza che per il reato per il quale l'estradizione č stata domandata, questa č stata o sarā sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali, la verifica da parte dell'autoritā giudiziaria italiana si impone solo quando sia stata posta in discussione l'esistenza stessa dei principi essenziali ed irrinunciabili dell'ordinamento italiano attinenti ai valori supremi che si riconducono ai diritti fondamentali dell'uomo, e non quando si tratti di accertare le modalitā con cui gli stessi vengono attuati. Non č di ostacolo all'estradizione la circostanza che la legislazione dello Stato richiedente non preveda la computabilitā nella pena da espiare della custodia cautelare subėta all'estero ai fini estradizionali, quando quest'ultima non copra l'intera durata della pena. In tali ipotesi, č possibile concedere l'estradizione per la parte della pena che eccede la durata della custodia cautelare giā subėta in Italia. (Mass. redaz.)