(massima n. 1)
In tema di estradizione processuale, il giudice può valutare, ai fini della verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza prescritta dall'art. 705 cod. proc. pen., le dichiarazioni accusatorie rese dal testimone anonimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di estradizione del ricorrente verso la Repubblica federale Svizzera, emessa sulla base della convergenza delle dichiarazioni accusatorie del teste anonimo e del presunto complice del ricorrente, rilevando che ogni questione sull'utilizzabilità e sulle ragioni per cui era stata celata l'identità del teste possono essere fatte valere nel corso del processo nello Stato richiedente).