(massima n. 1)
Non è di ostacolo alla estradizione richiesta dallo Stato francese, per violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna in contumacia (par defaut) senza alcuna garanzia di contraddittorio e di difesa, perché tale tipo di sentenza, secondo l'ordinamento francese, deve essere portata a conoscenza dell'interessato, che può proporre opposizione, dando così automaticamente avvio, previa cducazione di diritto del provvedimento opposto, a un regolare e nuovo giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio e di tutti i diritti della difesa, essendo sostanzialmente equiparabile la sentenza par defaut, nell'ambito della procedura estradizionale, all'atto di accusa che lo Stato richiedente formula a carico dell'estradando, senza che essa abbia forza esecutiva ai fini della pena inflitta.