(massima n. 1)
Ai fini del divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, previsto dall'art. 705, comma secondo c.p.p., la Corte di appello non č tenuta a valutare la legittimitā dell'ordine di arresto emesso dallo Stato richiedente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'estradando che aveva dedotto l'assenza delle esigenze cautelari poste a fondamento del titolo estradizionale).