(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda quando la persona richiesta sia madre di prole di etā inferiore a tre anni con lei convivente, dovendosi ritenere che il divieto di consegna previsto, in tema di mandato di arresto europeo, dall'art. 18, lett. s), della L. n. 69 del 2005, sia espressione di un principio generale informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del bambino. (Fattispecie relativa ad una domanda estradizionale avanzata dalle autoritā moldave, in cui č stata ritenuta non ostativa la minore etā di cinque anni del figlio della persona richiesta in consegna).