(massima n. 2)
Poiché spetta allo Stato in cui l'estradando è stato sottoposto a processo stabilire, in concreto, le modalità di esercizio del diritto dell'imputato a un'assistenza tecnica, purché esso venga riconosciuto, non può invocarsi, al fine di ottenere una sentenza contraria all'estradizione per l'estero, ex art. 705, comma secondo, lett. b) c.p.p., il mancato rispetto del diritto fondamentale di difesa costituzionalmente garantito nel nostro Stato con riguardo all'ipotesi del processo in contumacia dell'imputato svoltosi nello Stato francese. Se, infatti, nell'ordinamento giuridico di tale Stato l'imputato contumace non ha diritto all'assistenza di un difensore (art. 630 c.p.), la sentenza contumaciale ha un carattere provvisorio, giacché l'imputato stesso ha diritto di essere nuovamente processato con le forme ordinarie, e quindi con l'assistenza di un difensore, se si costituisca o sia arrestato prima che la pena sia estinta per prescrizione; onde il carattere di provvisorietà della sentenza contumaciale esclude che si possa ravvisare nel giudizio in cui viene pronunciata una violazione del fondamentale principio di difesa.