(massima n. 2)
Non vale a costituire condizione ostativa all'estradizione di un cittadino italiano condannato all'estero la circostanza che l'ordinamento straniero presenti garanzie processuali non corrispondenti alle nostre, purché siano assicurate le fondamentali esigenze della difesa. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che la possibilitą di estradizione non potesse essere esclusa per l'equiparazione nel sistema processuale dello Stato Britannico, richiedente, della mancata comparizione dell'imputato nel giudizio di appello alla rinuncia all'impugnazione; in particolare la Corte Suprema, rilevato che l'estradando era stato presente al giudizio di primo grado e che la necessitą di un doppio grado di giurisdizione di merito non assurge a principio di rilevanza costituzionale nel nostro ordinamento, ha ritenuto che non potesse disconoscersi che il soggetto in questione fosse stato sottoposto ad un processo globalmente «giusto»).