(massima n. 3)
Non è ipotizzabile il divieto di estradizione in ordine ai reati, nei quali il cosiddetto motivo politico consista nella tendenza ad abbattere le istituzioni democratiche di uno Stato e a disconoscere i diritti di libertà dei cittadini. Il limite desunto dalla Costituzione alla estradabilità dello straniero non può, infatti, rapportarsi se non al presupposto fondamentale del riconoscimento degli istituti democratici e dei diritti di asilo in favore dello straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio dei diritti. Deve, pertanto, escludersi il divieto di estradizione per i delitti di terrorismo, implicanti le dette finalità eversive, contrastanti con lo spirito della nostra Costituzione.