(massima n. 1)
In tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autoritā giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali č stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. (Fattispecie in tema d'estradizione richiesta, sulla base della convenzione europea del 13 dicembre 1957, dalla Repubblica Ucraina).