(massima n. 1)
Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione, l'art. 705 c.p.p., richiede la sussistenza documentata e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, a carico dell'estradando, solo se non esiste convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e quello che ha richiesto l'estradizione ovvero, qualora esista convenzione, che questa espressamente condizioni l'estradizione medesima alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ciò trova la sua ratio nel fatto che in regime convenzionale l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica ed ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati ufficialmente comunicati per il solo esame formale che ne deve compiere. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dall'Australia con la quale sussiste in materia il trattato con l'Italia, firmato il 26 agosto 1985, ratificato e reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 12, il quale all'art. 10, comma 2, ritiene sufficiente che la richiesta di estradizione sia accompagnata, tra l'altro, «dal mandato di arresto o copia del mandato di arresto della persona» con la descrizione di ciascun reato per il quale l'istanza è stata inoltrata, nella lingua della parte richiesta).