(massima n. 1)
Sussiste il divieto di estradizione, ex art. 705, comma secondo, c.p.p., qualora il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere sia sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con l'art. 4, comma secondo, della Convenzione europea — per il quale nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio — nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall'art. 698, comma primo, c.p.p. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta dalla Repubblica della Bielorussia per un fatto di frode — truffa secondo l'ordinamento italiano — sanzionato dall'art. 209 del c.p. bielorusso anche con la pena dei lavori forzati).