(massima n. 1)
Poiché l'estradizione č istituto preordinato al solo scopo della consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta, la fisica disponibilitą da parte dello Stato richiesto costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento del suo oggetto tipico. Ne consegue che se la persona di cui č stata richiesta l'estradizione non si trova pił nel territorio dello Stato richiesto, il relativo procedimento giurisdizionale deve concludersi con sentenza di non luogo a provvedere sulla domanda di estradizione per essere venuto meno detto indefettibile presupposto di fatto.