(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705, comma secondo, lett. c), c.p.p. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, considerato nella sua veste istituzionale; si rimane pertanto al di fuori della previsione di legge nel caso in cui si prospetti il timore che l'estradando, una volta consegnato allo Stato richiedente, possa subire in quel paese atti di violenza ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, agenti di propria iniziativa, ben potendo tale pericolo essere tutelato con le opportune cautele di un ordinamento democratico.