(massima n. 1)
Ai fini della concedibilitą dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformitą del trattamento sanzionatorio del reato previsto nell'ordinamento dello Stato richiedente, atteso che la relativa disciplina rientra nella discrezionalitą dell'esercizio del potere legislativo del medesimo, a meno che il trattamento sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalitą della pena.(Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autoritą romene per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della disciplina del mandato di arresto europeo, in cui la S.C. ha ritenuto non in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento la mancata previsione di una disposizione analoga a quella di cui all'art. 656, comma quinto, c.p.p., in tema di esecuzione delle pene detentive brevi).