(massima n. 1)
In materia di estradizione, qualora il procedimento penale in Italia per lo stesso fatto sia stato archiviato, non ricorrono le preclusioni alla sentenza favorevole all'estradizione, ai sensi dell'art. 705, comma 1, c.p.p. in quanto non vi è più procedimento pendente né è stata emanata una sentenza irrevocabile nello Stato, non potendosi equiparare a quest'ultima il decreto di archiviazione, né dal punto di vista formale né sostanziale.