(massima n. 1)
Ai fini dell'art. 705, comma 2, lett. a) c.p.p., non sono censurabili, sotto il profilo della contrarietą a disposizioni fondamentali dell'ordinamento italiano, le norme del diritto processuale penale straniero riguardanti le notificazioni e i termini di comparizione in appello, la cui disciplina rientra nei poteri legislativi discrezionali dei singoli Stati. (Nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto violazione del diritto di difesa nel processo subģto in Romania, in relazione alla tardiva notifica dell'appello del pubblico ministero e alla mancata concessione di termini a difesa). (Mass. redaz.)