(massima n. 1)
La mancanza di uno specifico complesso di norme paragonabile a quello esistente in Italia in tema di "protezione" dei collaboranti di giustizia nello Stato straniero richiedente l'estradizione di un suo cittadino trova ragionevole spiegazione in differenti, comprensibili, valutazioni di politica legislativa, corrispondenti alle esigenze ritenute prioritarie ed opportune da parte di ciascuno Stato, ma non esclude "ex se" la possibilitā di concedere l'estradizione anche in mancanza di tale complesso di norme; č necessario tuttavia verificare, anche nella fase giurisdizionale della procedura, se da parte di tale Paese possano essere adottate particolari misure protettive di singoli cittadini, qualora se ne dovesse ravvisare la necessitā o l'opportunitā, specie a fronte della rilevata consistenza e peculiaritā del tipo di collaborazione offerta, incidendo anche tale profilo di merito sul vaglio delibativo inerente al necessario rispetto, in concreto, delle forme e garanzie di tutela dei diritti fondamentali dell'estradando.