(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia ostativa all'estradizione, di cui all'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., non può essere basata su documentazione proveniente da Amnesty International, da cui si evincano soltanto episodi occasionali e non sistematici di persecuzione o discriminazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insufficiente l'accertamento officioso circa la sussistenza di sistematiche violazioni dei diritti fondamentali da parte del Governo Ucraino).