(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda quando la persona richiesta sia padre di prole di etą inferiore a tre anni, con lui convivente, se le primarie esigenze di tutela del minore risultino in concreto prevalenti sulle esigenze punitive sottese alla domanda di estradizione. (Fattispecie relativa ad una estradizione richiesta dalle autoritą romene per l'esecuzione di una risalente sentenza di condanna per furto di pollame, in cui la S.C. ha valorizzato il dato relativo alla impossibilitą per la madre di provvedere ai bisogni primari del minore, con i conseguenti rischi di perdita dell'abitazione e di sradicamento dal territorio italiano).