(massima n. 1)
La Convenzione europea di Parigi, a differenza dell'art. 705 c.p.p., non richiede per la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione per l'estero che debbano sussistere «gravi indizi di colpevolezza» né che il mandato di cattura o qualsiasi altro atto equipollente sia motivato, ma si limita a stabilire all'art. 12, p. 2, lettera a) che a sostegno della richiesta sia prodotto l'originale o la copia autentica del provvedimento. Conseguentemente l'autorità italiana a fronte di richiesta di estradizione proposta da Stato aderente alla suddetta convenzione ha solo l'obbligo di assicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare il titolo su cui si fonda la richiesta attraverso l'esame degli atti trasmessi a corredo della stessa, senza che su detti atti possa operarsi un qualsiasi sindacato con riferimento agli indizi di reità.