(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, la condizione ostativa della pendenza di un procedimento penale sussiste quando nei confronti dell'estradando, per lo stesso fatto, č stata esercitata l'azione penale ovvero č stata emessa un'ordinanza applicativa della custodia cautelare. (Fattispecie nella quale, nei confronti dell'estradando, risultavano unicamente l'iscrizione nel registro degli indagati e l'emissione di un decreto di perquisizione).