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Articolo 548 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Mancata dichiarazione del terzo

Dispositivo dell'art. 548 Codice di procedura civile

(1) [Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.]

Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo (2) e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, [primo comma,] (3) l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Note

(1) Articolo sostituito inizialmente dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2012) e poi modificato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, che ha abrogato il primo comma e sostituito il secondo.
(2) Paragrafo aggiunto dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.
(3) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

Spiegazione dell'art. 548 Codice di procedura civile

Nell'espropriazione mobiliare presso terzi, qualora la dichiarazione del terzo sia negativa, è necessario che il creditore faccia istanza di giudizio ex art. 548 e che tale giudizio segua ai sensi del successivo art. 549, non essendo, invece, sufficiente la semplice contestazione di tale dichiarazione.
Pertanto, in caso di inerzia del creditore procedente, il giudice dell'esecuzione, constatata la stessa, deve dichiarare estinto il processo esecutivo.

Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo costituisce un autonomo giudizio di cognizione ed è funzionalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione, all'esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione del terzo.
Per mezzo di questo giudizio si mira a completare il pignoramento rimasto incompiuto per la mancata o contestata dichiarazione del terzo, in quanto nel caso in cui tale risultato sia raggiunto, viene meno la sua ragione d'essere, non essendo finalizzato alle esigenze soggettive del singolo, quanto all'esigenza oggettiva di stabilire se il processo esecutivo possa utilmente svolgersi, individuandone l'oggetto.

Si ritiene che questo giudizio abbia natura meramente endoprocessuale, essendo funzionale esclusivamente all'individuazione del credito in quanto oggetto del pignoramento.
Incombe, pertanto, sul creditore procedente, attore nel giudizio ex art. 548, fornire la prova in ordine alla esistenza ed all'oggetto dell'obbligazione del terzo verso il debitore, mentre grava sul terzo pignorato provare sia l'intervenuto verificarsi di un fatto estintivo o modificativo della pretesa attorea sia la sua anteriorità rispetto alla notifica dell'atto di pignoramento (nel giudizio instaurato ai sensi della norma in esame non si possono sollevare questioni che sarebbero proprie delle opposizioni esecutive).

È in ogni caso pacifico che il vincolo di destinazione dei beni si concretizza nel momento in cui viene resa la dichiarazione positiva da parte del terzo, ovvero, quando questa manchi o sia in tutto o in parte negativa, con la sentenza che definisce il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 548.
Resta comunque fermo l'obbligo del terzo di custodia dei beni al fine di assicurare l'utile svolgimento dell'esecuzione e di evitare comportamenti pregiudizievoli per i creditori, obbligo che ha origine sin dal momento della notificazione del pignoramento.

Dispone espressamente la norma che se all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice emette un’ ordinanza, in forza della quale viene fissata un'udienza successiva; tale ordinanza va notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

Se alla nuova udienza il terzo non compare oppure, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, a condizione che l'allegazione del creditore consenta l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.
In tal caso il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553 c.p.c., ossia disponendo l’assegnazione o la vendita.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini previste dall’art. 617 del c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, ma soltanto al fine di provare di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Nell'ambito di questo giudizio il terzo non può far valere eccezioni che riguardano il diritto del creditore, né la validità formale del pignoramento

Un particolare problema che ci si è trovati a dover affrontare è quello concernente il momento della proposizione dell'istanza, sul quale la legge tace.
Per tale ragione si sono sviluppate in dottrina opinioni diverse, anche se in tutte sembra prevalere la convinzione che l'atto notificato ai sensi dell' art. 543 del c.p.c. non possa produrre i suoi effetti sine die e cioè anche quando, pur mancando o essendo contestata la dichiarazione del terzo, non venga proposta da alcuno l'istanza per introdurre il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

Sebbene, infatti, per la proposizione di questa istanza non siano previsti termini di decadenza, ciò non consente di concludere per l'illimitata efficacia nel tempo del vincolo, almeno per quanto attiene la responsabilità del terzo verso il creditore, tanto più se si esclude che il debitore possa instaurare il giudizio, in quanto in tal caso il creditore non conseguirebbe l'assegnazione, il debitore non potrebbe ottenere dal terzo l'adempimento ed il terzo si arricchirebbe senza causa dell'utilità conseguente alla disponibilità dei beni da lui dovuti.

Massime relative all'art. 548 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 26329/2019

Nell'accertamento dell'obbligo del terzo, come disciplinato a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c., il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 17663/2019

Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e da quelle successive, l'impugnazione prevista dagli artt. 548, comma 2, e 549 c.p.c., concernenti, rispettivamente, l'ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del terzo e quella con la quale il giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini regolati dall'art. 617, comma 2, c.p.c., venendo in rilievo atti aventi natura esecutiva.

Cass. civ. n. 10250/2015

La sentenza emessa nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2013, n. 228), è impugnabile con l'appello e non con il ricorso straordinario per cassazione in quanto non assimilabile al regime di impugnabilità della sentenza emessa sulle opposizioni all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 e venuto meno per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Cass. civ. n. 15676/2014

Nel pignoramento di crediti vantati da enti sottoposti al regime di tesoreria unica, giudice territorialmente competente nei giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo è solo quello del luogo dove si trova la filiale dell'istituto, presso il quale è localizzato il rapporto di tesoreria, che sia dotata di autonomia, quale unica abilitata alle operazioni volte a vincolare il relativo ammontare e conseguentemente ad assumere la veste di terzo.

Cass. civ. n. 6760/2014

In tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma "iure proprio" e nei limiti del proprio interesse; ne deriva che nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante ha la qualità di terzo ed è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore.

Cass. civ. n. 3773/2014

Le questioni di giurisdizione sono ammissibili nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dall'art. 548 cod. proc. civ., atteso che, pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma - anche per motivi di economia e celerità processuale richiesti dai principi del giusto processo ex art. 111 Cost. - si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l'uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, è litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato; l'altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all'assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo "debitor debitoris" e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale ex "lege".

Cass. civ. n. 12113/2013

Nell'espropriazione mobiliare presso terzi, qualora la dichiarazione del terzo sia negativa, è necessario che il creditore faccia istanza di giudizio ex art. 548 cod. proc. civ. e che tale giudizio segua ai sensi del successivo art. 549, non essendo, invece, sufficiente la semplice contestazione di tale dichiarazione. Ne consegue che, in caso di inerzia del creditore procedente, il giudice dell'esecuzione, constatata la stessa, deve dichiarare estinto il processo esecutivo. (Nel caso di specie, la S. C. ha confermato la decisione del giudice di merito, secondo cui la sopravvenienza - rispetto al momento della dichiarazione negativa - del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato doveva considerarsi del tutto irrilevante, trattandosi di evenienza verificatasi dopo l'avvenuta estinzione del processo esecutivo).

Cass. civ. n. 11585/2009

Il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la necessità della partecipazione del terzo come litisconsorte necessario ad un giudizio di opposizione all'esecuzione relativo ad un processo esecutivo estintosi per rinuncia del creditore, ancor prima che fosse celebrata l'udienza di dichiarazione dello stesso terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.).

Cass. civ. n. 8133/2009

Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, in quanto funzionalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione forzata, all'esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione ex art. 548 c.p.c., ha ad esclusivo oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato. Ne consegue che, in caso di pignoramento di somme depositate su un libretto bancario vincolato all'ordine del giudice, in quanto ricavate dalla vendita di beni sequestrati ad istanza dell'intestatario, l'oggetto della cognizione non può estendersi alla proprietà dei beni oggetto del sequestro, ma deve limitarsi alla verifica dell'obbligazione debitoria dell'istituto di credito pignorato nei confronti del debitore esecutato. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la pronuncia negativa del giudice di merito che, una volta intervenuta l'inefficacia del sequestro, aveva accertato il difetto di titolarità del diritto di proprietà sui beni oggetto della misura cautelare in capo al custode-debitore esecutato, senza stabilire di chi fosse la proprietà dei beni sequestrati).

Cass. civ. n. 7345/2009

La sospensione dei termini nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al termine per impugnare la sentenza che accerta l'obbligo del terzo presso il quale è stato eseguito il pignoramento mobiliare, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge citata, in relazione all'art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in quanto anche per tale procedimento sussiste l'interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso.

Cass. civ. n. 6581/2009

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la dichiarazione positiva, non contestata, resa dal terzo pignorato nell'udienza di comparizione comporta la cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che al giudice di merito è consentito pronunciarsi sulle spese di giudizio, ma è precluso esaminare la questione - sollevata dal terzo pignorato - attinente alla competenza territoriale, in quanto, non controvertendosi oramai in ordine al merito della pretesa, non c'è più ragione di determinare quale sia il giudice competente a giudicare nel merito; conseguentemente, qualora, come nel caso di specie, sia stata invece pronunciata sentenza di incompetenza territoriale e la stessa sia stata impugnata con regolamento di competenza, tale pronuncia deve essere cassata senza rinvio, essendosi verificata la preclusione processuale all'esame della questione di competenza da parte del giudice del merito.

Cass. civ. n. 25037/2008

Le questioni di giurisdizione sono ammissibili nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dall'art. 548 c.p.c., atteso che, pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma anche per motivi di economia e celerità processuale richiesti dai principi del giusto processo ex art. 111 Cost. si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l'uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, è litisconsorte necessario ) nei confronti del terzo pignorato ; l'altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all'assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale ex lege. (Fattispecie in cui la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere dei rapporti bancari intrattenuti dal debitore presso la filiale estera di una banca avente sede nel territorio nazionale, in applicazione del criterio di collegamento del luogo in cui il convenuto risiede o ha la sede legale, previsto dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 ).

Cass. civ. n. 8112/2006

Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, la mancata dichiarazione del terzo produce l'effetto dell'apertura di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo su richiesta del creditore procedente, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., senza che possa invocarsi l'estinzione del processo esecutivo, la quale si verifica nei casi indicati dagli articoli 629 e 631 del codice di rito.

Cass. civ. n. 101/2004

Nel giudizio di cognizione che segue alla mancata o contrastata dichiarazione del terzo pignorato (giudizio devoluto alla cognizione del giudice del lavoro ove il credito pignorato derivi da uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.) il giudice non è tenuto a verificare l'esistenza o la validità di giustificazioni eventualmente addotte dal terzo circa la sua mancata comparizione all'udienza fissata ex art. 547 c.p.c., atteso che tale giudizio si pone in modo autonomo rispetto al processo esecutivo.

Cass. civ. n. 16138/2003

Nell'espropriazione forzata celebrata con le forme del pignoramento presso terzi la competenza a decidere l'accertamento dell'obbligo del terzo appartiene funzionalmente al giudice dell'esecuzione competente per il processo esecutivo.

Cass. civ. n. 12513/2003

Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, il conseguente giudizio di accertamento del credito ha carattere di autonomia rispetto al processo di esecuzione e, conseguentemente, la competenza per valore per materia in riferimento a detto giudizio va determinata avendo riguardo al debito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo e, al fine della liquidazione delle spese processuali e degli onorari professionali, il valore della controversia nel caso di rigetto della domanda, salva la facoltà di compensazione ex art. 92, c.p.c., è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore.

Cass. civ. n. 6449/2003

In tema di esecuzione con espropriazione presso terzi, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. – che costituisce un autonomo giudizio di cognizione il cui oggetto solo in senso approssimativo è il diritto di credito del debitore esecutato verso il terzo debitore in quanto il diritto di credito pignorato si «autonomizza» al momento in cui viene effettuato il pignoramento mediante la notificazione dell'atto ex art. 543 c.p.c. – sorge incidentalmente nel corso del procedimento esecutivo ed è funzionalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione all'esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione del terzo. Ne consegue che unico legittimato a richiedere il giudizio di cognizione di cui all'art. 548 c.p.c. è il creditore esecutante il quale, pur perseguendo lo scopo di ottenere dal terzo debitore l'adempimento che costui doveva all'escusso, agisce non già in nome e per conto di quest'ultimo – come chi esercita l'azione surrogatoria –, né chiede di sostituirsi nella posizione di (originario) creditore di quest'ultimo, bensì agisce iure proprio e nei limiti del proprio interesse. Ne consegue ulteriormente che legittimato a domandare l'istruzione della causa di accertamento in questione – a pena di estinzione del procedimento ex art. 630 c.p.c. – è esclusivamente il creditore pignorante, e non anche il debitore esecutato che si veda contestata o non riconosciuta da parte del terzo l'esistenza di un suo credito, il quale ultimo, privo di un onere di impulso processuale per far proseguire il giudizio esecutivo promosso nei suoi confronti, non può proporre nella detta sede esecutiva una domanda concernente in realtà l'esistenza non già del credito pignorato bensì del proprio credito verso il terzo come esso è nel momento in cui il processo si svolge(e pertanto concernente oggetto diverso da quello proprio del giudizio ex art. 548 c.p.c.), ben potendo egli viceversa proporla in un diverso, autonomo e separato processo.

Cass. civ. n. 4375/2003

Al termine per impugnare la sentenza che accerta l'obbligo del terzo, presso il quale è stato eseguito il pignoramento mobiliare, ovvero si è convertito il sequestro conservativo, non si applica la sospensione nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, perché, in relazione all'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, anche per tale procedimento sussiste l'interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso. Tale regola trova applicazione nel medesimo processo anche per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quando la stessa abbia carattere accessorio e conseguenziale, dovendo prevalere il regime previsto per la causa principale, atteso il rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due vicende processuali.

Cass. civ. n. 15549/2002

In tema di espropriazione forzata, la sentenza che definisce il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex artt. 546 ss. c.p.c. (a prescindere dalla sua idoneità o meno a definire il rapporto sostanziale che corre tra debitore esecutato e terzo debitor debitoris), realizza il definitivo accertamento della valida costituzione del credito come oggetto del pignoramento, atteso che la dichiarazione positiva del terzo (o l'accertamento compiuto giudizialmente) completano l'oggetto dell'espropriazione presso terzi, oggetto che, ai fini espropriativi, resta così definitivamente fissato, costituendo, per l'effetto, l'oggetto dell'ordinanza di assegnazione del credito.

Cass. civ. n. 14831/2002

Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato verso il debitore ha per oggetto l'accertamento dell'esistenza, non del rapporto intercorrente tra il debitore esecutato ed il terzo, ma del credito di cui alla pretesa esecutiva per come indicata nell'atto di pignoramento; trattasi di accertamento di stretta attinenza all'azione esecutiva, senza rilevanza esterna e senza che siano prospettabili questioni di giurisdizione, neppure quando, per la natura di amministrazione pubblica del terzo pignorato, non sia configurabile un diritto di credito del debitore esecutato, in tal caso non configurandosi, non difetto di giurisdizione del giudice ordinario, bensì infondatezza, nel merito, della pretesa del creditore procedente. (Nella specie, l'accertamento dell'obbligo del terzo riguardava crediti del debitore esecutato verso il Ministero delle finanze da cessata attività di esattore delle imposte dirette).

Cass. civ. n. 2520/2001

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, qualora il terzo sia l'ente Poste, deve ritenersi territorialmente competente, ai sensi degli artt. 19, 26 e 543 c.p.c., il giudice del luogo ove l'istituto ha la sede legale o, alternativamente, quello del luogo in cui l'ufficio o l'agenzia dell'ente stesso abbia in carico il rapporto da cui scaturisce il credito, ed abbia altresì un rappresentante che, avendo potere di gestione del rapporto de quo (e, dunque, potere di rappresentanza sostanziale), sia autorizzato a rendere la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c..

Cass. civ. n. 7192/2000

Nel giudizio d'accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore procedente non può esercitare, a tutela della realizzazione del proprio credito, i diritti e le azioni spettanti al proprio debitore verso i terzi e che questi trascura di esercitare, quali siano state le ragioni dell'inerzia. (La S.C. ha enunciato il principio indicato, rigettando il ricorso avverso la sentenza impugnata, in un caso in cui il creditore procedente aveva richiesto nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo non già l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito nei confronti della società in favore del socio suo debitore, ma la ricostruzione degli utili di questa nel tempo attraverso l'accertamento di un patto leonino in danno del debitore esecutato).

Cass. civ. n. 4165/1999

Fra i giudizi relativi ai procedimenti di esecuzione per i quali l'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 esclude l'operatività del Foro erariale è ricompreso quello ex art. 548 c.p.c. inerente alle contestazioni insorte sulla dichiarazione resa dal terzo obbligato nella procedura esecutiva presso terzi. Tale giudizio, infatti, pur avendo natura cognitoria ed essendo autonomo rispetto al processo di esecuzione, sorge incidentalmente all'interno di questo ed è al medesimo funzionalmente collegato, in quanto volto all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del debito del terzo.

Cass. civ. n. 1167/1999

Nell'espropriazione forzata presso terzi l'accertamento dell'obbligo del terzo avviene, a norma dell'art. 548 c.p.c., attraverso un giudizio di cognizione ordinario, la competenza del quale è attribuita al Pretore oppure al Tribunale con rispettivi criteri del valore, con esclusione, pertanto, della competenza del Giudice di Pace.

Cass. civ. n. 8053/1998

Anche i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione con la forma dell'ordinanza sono impugnabili con il regolamento di competenza quando, pure implicitamente, decidono una questione di competenza; è tuttavia necessario che una questione sulla competenza insorga o sia posta nella fase disciplinata dagli artt. 547 e 548 c.p.c., entrando nel dibattito processuale, di modo che l'ordinanza risolva, anche per implicito, tale questione o che in ogni caso la decisione di detta questione costituisca un antecedente logico del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione. (Nella specie, essendo stata proposta opposizione all'esecuzione in ragione dell'impignorabilità dei crediti del terzo e conseguente richiesta sospensione con remissione dell'opposizione al tribunale competente, il g.e. aveva provveduto all'assegnazione delle somme; la S.C., in applicazione del principio suesposto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di assegnazione, posto che la rimessione al tribunale era stata invocata come mera conseguenza delle contestazioni in ordine alla pignorabilità del credito e alla dichiarazione resa dal terzo).

Cass. civ. n. 588/1998

Va considerato soccombente, alla stregua del principio di causalità sulla quale si fonda la responsabilità del processo, e può pertanto essere condannato alle spese di lite, il terzo debitore che non comparendo all'udienza fissata per la dichiarazione da rendere a norma dell'art. 547 c.p.c., determini la necessità dell'accertamento giudiziale del credito, ove questo si concluda positivamente.

Cass. civ. n. 2286/1996

Qualora la parte cui debba essere notificato l'atto di riassunzione, a seguito dell'istanza di cui all'art. 548 c.p.c. e della conseguente remissione degli atti al giudice competente per l'accertamento dell'obbligo del terzo, si sia costituita a mezzo di procuratore, nella fase in cui il terzo ha reso o avrebbe dovuto rendere la dichiarazione, l'atto riassuntivo, essendosi già instaurato il rapporto processuale, deve essere notificato alla detta parte presso il suo procuratore domiciliatario, a norma dell'art. 170 c.p.c., e non personalmente alla parte nel suo domicilio.

Cass. civ. n. 8197/1995

Il provvedimento con il quale il pretore rimette gli atti al tribunale, ritenuto competente per ragioni di valore, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile con l'istanza di regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c.

Cass. civ. n. 8694/1994

In ipotesi di pignoramento presso terzi e di mancata o contestata dichiarazione di quest'ultimo, il conseguente giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato (art. 548 c.p.c.) è devoluto alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro solo quando tale credito trae origine da uno dei rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c., mentre, in caso contrario, la competenza deve essere determinata in base al valore della causa, a nulla rilevando che l'originaria pretesa del creditore procedente sia basata su un titolo costituito da un provvedimento del giudice del lavoro.

Cass. civ. n. 5547/1994

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 548 c.p.c.) mentre al creditore spetta l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, a quest'ultimo spetta l'onere di provare di aver estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno la esistenza del credito supposta dal pignorante.

Cass. civ. n. 663/1986

In ipotesi di pignoramento presso terzo e di mancata o contestata dichiarazione di quest'ultimo, l'art. 548 c.p.c. – nello stabilire per il conseguente autonomo giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato che il pretore, innanzi al quale il terzo è citato a comparire, istruisce la causa se non eccede i limiti della sua competenza, altrimenti rimette le parti innanzi al tribunale competente – non detta regole particolari di competenza e quindi il riferimento suddetto non può ritenersi circoscritto alla sola competenza per valore, ma deve essere considerata come comprensiva anche della competenza per materia. Consegue che, assumendo rilievo nel detto giudizio l'oggetto specifico della pretesa fatta valere, ove il credito del debitore esecutato trovi origine in uno dei rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c., sussiste la competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Cass. civ. n. 3423/1983

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, promosso dal creditore procedente a seguito di mancata o contestata dichiarazione del terzo stesso (art. 548 c.p.c.), il debitore esecutato ha qualità di parte necessaria. Pertanto, ove l'impugnazione avverso la sentenza resa in detto giudizio non sia stata proposta anche nei confronti del debitore, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi, ed agli effetti dell'art. 331 c.p.c.

Cass. civ. n. 467/1977

Fra i procedimenti di opposizione all'esecuzione, con riguardo ai quali non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), vanno compresi i procedimenti di accertamento dell'obbligo del terzo presso cui sia stato eseguito pignoramento mobiliare (artt. 548 e 549 c.p.c.), ovvero sequestro conservativo convertitosi in pignoramento mobiliare (artt. 678 e 686 c.p.c.), in considerazione del fatto che anche per questi ultimi procedimenti ricorre l'esigenza di evitare un eccessivo protrarsi del processo esecutivo, sospeso in attesa della loro definizione.

Cass. civ. n. 1949/200

Il processo di cognizione instaurato, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, in caso di sua mancata o contestata dichiarazione nel relativo processo esecutivo, è rivolto esclusivamente all'accertamento dell'esistenza e dell' ammontare del diritto alla consegna delle cose o al pagamento delle somme dovute; ne consegue che la sentenza con cui esso si conclude non spiega efficacia di giudicato su questioni estranee, come quelle attinenti alla esperibilità o alla validità del pignoramento o comunque ad una qualità del credito del debitore esecutato, come la sua impignorabilità, potendo esse costituire unicamente oggetto di opposizione all'esecuzione "ex" art.615 cod. proc. civ. (Affermando detto principio, la S.C. ha negato che in riferimento al pignoramento presso terzi di somme di pertinenza di un'Amministrazione provinciale, il giudicato sull'accertamento dell'obbligo del terzo si estendesse alla questione della anteriorità del pignoramento rispetto alla data della delibera di assoggettamento delle somme pignorate a vincolo di indisponibilità).

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